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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4421. Pres. Carbone - Est. Settimj - P.M. Maccarone (conf.) - Collina c. Complesso Residenziale Le Laite e Calmasino.

Procedimenti sommari - Ingiunzione - Decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condomino moroso - Opposizione - Poteri del giudice - Sospensione del procedimento - In attesa della definizione del giudizio di opposizione della delibera condominiale posta a base del provvedimento monitorio opposto - Necessità - Esclusione.

Il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condomino moroso ex art. 63, comma 1, att. c.c. non può sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 c.c., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto. (C.c., art. 1137; att. c.c., art. 63) (1).

    (1) La pronuncia in epigrafe compone il contrasto giurisprudenziale sorto sull'argomento in sede di legittimità. Si rinvia ai numerosi precedenti citati in motivazione, che danno esaurientemente conto dei vari indirizzi interpretativi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Giudice di pace di Bassano del Grappa, con sentenza 30 aprile 2002, disattesa l'istanza di sospensione, respinge l'opposizione proposta da Maurizio Collina avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal supercondominio denominato Complesso Residenziale Le Laite e Calmasìno sito in Conco (VI), relativamente al pagamento di spese condominiali per circa 1.518.000 lire, sulla considerazione: che non sussistesse rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'impugnazione delle deliberazioni assembleari poste a base dell'istanza in monitorio; che risultasse documentalmente provata l'esistenza sia del supercondominio istante sia del condominio Calmasino R/S, autonomi e con proprie assemblee deliberanti; che il condominio Calmasino R/S fosse uno degli edifici del supercondominio usufruente d'impianti comuni; che gli immobili dell'attore facessero parte d'entrambi gli enti di gestione amministrati dal rag. Giubilato; che il credito azionato risultasse da bilanci regolarmente approvati con deliberazioni assembleari esecutive, non impugnate nel termine di cui all'articolo 1137 c.c.; che legittimamente il decreto fosse stato richiesto sulla base del preventivo approvato dall'assemblea per spese di gestione quali il riscaldamento e la manutenzione dei servizi comuni.

Maurizio Collina impugna per cassazione tale sentenza deducendo con le svolte censure: a) violazione degli articoli 116 e 183 del codice di rito per essersi l'amministratore presentato in udienza senza aver pre ventivamente convocato un'assemblea condominiale onde informare i condomini ed essere autorizzato ad eventuale transazione; b) omessa sospensione del giudizio in violazione dell'articolo 295 c.p.c.; c) violazione delle norme codicistiche in tema di comunione e condominio, non esistendo una «soggettività giuridica» denominata Complesso Residenziale Le Laite e Calmasino e non essendo di esso amministratore il «mero mandatario giudiziale» rag. Giubilato; d) difetto di motivazione per illogicità sulla ritenuta coesistenza di condominio e supercondominio.

L'intimato Complesso Residenziale resiste con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Con ordinanza interlocutoria 15085/05, la Seconda Sezione rileva che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione del disposto in tema di sospensione necessaria del processo ex articolo 295 c.p.c., involge questione su cui si registra contrasto di giurisprudenza e rimette la causa al Primo Presidente che ne assegna la trattazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Nel capo dell'impugnata sentenza con il quale ha disatteso l'istanza, proposta dall'allora parte opponente ed odierna ricorrente, intesa ad ottenere in via preliminare la sospensione del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 295 c.p.c., il giudice a quo, escludendo il nesso di pregiudizialità necessaria tra giudizio d'impugnazione della deliberazione assembleare e giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto sulla base della deliberazione medesima, s'è adeguato all'analoga conclusione cui è da tempo pervenuta, in subiecta materia, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, se pure seguendo due diversi ordini d'argomentazioni.

Per il primo dei quali, l'esclusione del nesso di pregiudizialità necessaria si spiega considerando che il diritto del condominio alla percezione delle quote di spese erogate per il godimento delle cose e dei servizi comuni non nasce con la delibera assembleare d'approvazione del riparto delle spese stesse, ma è inerente all'effettuata gestione dei detti beni e servizi comuni, allo stesso modo che il fondamento dell'obbligo degli ingiunti di pagare i contributi non si fonda sulla delibera, ma è inerente alla titolarità del diritto reale sull'immobile; onde, non essendo la delibera d'approvazione del riparto delle spese costitutiva del diritto di credito del condominio ma solo dichiarativa di esso, in Page 266 relazione alla quota di contribuzione del singolo partecipante alla comunione, l'eventuale venir meno della delibera per invalidità non comporta l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni erogati, diritto che ben può essere accertato da altra delibera valida, ma comporta solo la perdita d'efficacia del provvedimento monitorio emesso sulla base della delibera invalida; pertanto, la permanenza dell'efficacia della delibera impugnata, salvo il provvedimento di sospensione del giudice, consente l'emissione d'una pronunzia di condanna al pagamento a prescindere dalla validità della delibera.

La riportata tesi, recentemente ripresa da Cass. 19519/05 e da Cass. 857/00, è minoritaria e si richiama sostanzialmente ai precedenti di Cass. 4393/97 e Cass. 4467/88 che, a loro volta, richiamano la risalente Cass. 1251/64, senza considerare come questi avessero trovato la loro occasione in controversie svolgentisi non tra condomino e condominio in ordine all'adempimento dell'obbligazione contributiva dell'uno nei confronti dell'altro, ma tra soggetti succedutisi nella titolarità del diritto di proprietà esclusiva su d'una porzione dell'immobile in ordine all'accertamento della decorrenza della successione dell'acquirente al venditore anche nell'obbligazione medesima, per il che appariva logico e corretto rapportare tale decorrenza, in sede d'accertamento dell'attribuzione dell'onere, nell'ambito dell'obbligazione solidale nei confronti del condominio ex articolo 63/II disp. att. c.c. ed in difetto di diversa pattuizione inter partes, all'epoca d'effettivo svolgimento dell'attività gestionale comportante la spesa e la consequenziale obbligazione contributiva piuttosto che a quella della delibera d'approvazione della spesa e del relativo piano di riparto (sul principio dell'ambulatorietà passiva vedansi, peraltro, le diverse opinioni di Cass. 1956/00 e Cass. 9366/96).

Al di fuori di tali ipotesi peculiari, nella dialettica dei rapporti interni tra condominio e condomino, non solo l'obbligo dei singoli partecipanti alla comunione dell'edificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse sorge per effetto della deliberazione con la quale l'assemblea approva le spese stesse, deliberazione che deve sempre intervenire, anche per le spese d'ordinaria gestione, nella forma dell'approvazione del preventivo o quanto meno della ratifica successiva, al più tardi in sede d'approvazione del consuntivo, non potendosi prescindere dall'accertamento della legittimità e dell'entità delle stesse, ma la liquidità del credito condominiale è data solo dalla successiva deliberazione d'approvazione del piano di riparto ovvero dall'elaborazione di questo in conformità alle vigenti tabelle millesimali, nel qual caso trattandosi di semplice operazione matematica; pertanto, il condominio, che agisca nei confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute, deve dimostrare, anzi tutto, la legittimità della spesa, producendo la relativa delibera d'approvazione ed, in secondo luogo, anche la legittimità della determinazione delle quote, o producendo la delibera d'approvazione del piano di riparto o dimostrando la conformità di questo alle vigenti tabelle millesimali regolamentari.

Ne consegue che l'esaminato...

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