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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine557-580

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, ord. 25 giugno 2007, n. 24787 (ud. 30 marzo 2007). Pres. Silvestri - Est. Vecchio - P.M. (conf.) - Ric. P.G. in proc. Volpe ed altro.

Giudizio abbreviato - Pena - Cumulo - Limite previsto dall'art. 78 c.p. - Applicazione in caso di rito abbreviato - Rimessione alle Sezioni unite.

Si ravvisa l'opportunità - per prevenire un contrasto di giudicati - che le Sezioni unite della Cassazione si pronuncino sulla questione se il contenimento della pena detentiva nel limite di anni trenta, stabilito dall'articolo 78 c.p., debba procedere ovvero seguire la riduzione del terzo comportata dal rito abbreviato. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 78; c.p.p., art. 442) (1).

    (1) I pochi precedenti in argomento sono puntualmente riportati in motivazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. I. - Con sentenza, deliberata il 22 febbraio 2005 e depositata il 7 aprile 2005, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, nel processo a carico di Volpe Andrea e di Guerrieri Pietro - e in relazione a quanto nel presente giudizio assume rilievo - ha dichiarato entrambi i suddetti imputati responsabili dei reati, loro ascritti appresso indicati, e precisamente:

il Volpe e il Guerrieri in concorso tra loro:

- del delitto di omicidio pluriaggravato e continuato, commesso in danno di Tollis Fabio e di Marino Chiara in Somma Lombardo, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1998, e delle concorrenti contravvenzioni di porto di arma da taglio per cui non è ammessa licenza e di porto di oggetti atti ad offendere (capo I);

- dei delitti di omicidio tentato, commessi in danno di Tollis Fabio e di Marino Chiara in Milano, nella notte tra il 31 dicembre 1997 e il 1º gennaio 1998 (capo M) e nell'autunno o nell'inverno del 1997, nonché del delitto di detenzione di sostanza stupefacente (reati entrambi contestati al capo N);

il solo Volpe:

- del delitto di omicidio pluriaggravato, commesso in danno di Pezzotta Mariangela in Golasecca tra il 23 e il 24 gennaio 2004 (capo A);

- del delitto di occultamento aggravato di cadavere, commesso nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo (capo B); dei reati di detenzione abusiva di munizioni, di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo, commessi in Milano, in Golasecca e altrove fino al 24 gennaio 2004 (capo C); del delitto di frode processuale aggravata in procedimento penale, commesso in Golasecca e in Somma Lombardo il 24 gennaio 2004 (capo D); del delitto di furto aggravato in abitazione, commesso in danno di Ballarin Pino in Milano in epoca anteriore al 23 gennaio 2004 (capo E); del delitto di rapina aggravata e dei concorrenti reati concernenti le armi, commessi in danno di Serbouti Abdellafit in Gorla Minore e dintorni il 22 gennaio 2004 (capo G); del delitto di danneggiamento aggravato, commesso in danno di Caniati Sergio in Somma Lombardo il 31 dicembre 2002 (capo H); e del delitto di istigazione aggravata al suicidio, commesso in danno di Bontade Andrea in Gallarate il 21 settembre 1998 (capo P).

Il giudice dell'udienza preliminare ha inflitto:

- al Volpe le pene principali della reclusione in complessivi anni trenta e della multa in euro seicento e la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, concesse circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti sub E e sub G ed equivalenti alle altre aggravanti contestate, ritenuto, il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi A, B, C, e D, tra i reati di cui ai capi E e G, tra i reati di cui ai capi I, M, N e P, con determinazione delle pene - previa riduzione di un terzo per effetto del rito abbreviato - in relazione a ciascuno dei gruppi dei reati in continuazione e in relazione al residuo delitto sub H), rispettivamente, in anni sedici (capi A, B, C e D), in anni due e mesi quattro ed euro seicento di multa (capi E e G), in anni venti (capi I, M, N e P) e in mesi sei (capo H), e con finale contenimento della sanzione, nella misura indicata ai termini dell'articolo 78 c.p.;

- al Guerrieri alla pena principale della reclusione in anni sedici e alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenuto il concorso di circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e la continuazione tra i reati sub I, M e N.

Il giudice dell'udienza preliminare ha altresì condannato il Volpe e il Guerrieri al risarcimento, in favore delle parti civili, dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento di provvisionali e alla rifusione delle spese processuali.

  1. - Sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dagli imputati la Corte di assise di appello di Milano, con sentenza deliberata il 16 giugno 2006 e depositata il 13 settembre 2006, in (parziale) riforma della decisione impugnata, relativamente al Volpe: - ha assolto l'imputato dal delitto di frode processuale (capo D), perché trattasi di persona non punibile ai sensi dell'articolo 384 del codice penale e ha elimi-Page 558nato la relativa pena; ha escluso l'aggravante dei motivi abietti, ritenuta in relazione all'omicidio di Pezzotta Mariangela (capo A); ha escluso l'aggravante, di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533, ritenuta in relazione al delitto di furto in abitazione commesso in danno di Ballarin Pino (capo E); ha riqualificato ai sensi degli articoli 56, 81, 582 e 585 c.p. il delitto di omicidio tentato commesso in danno di Tollis Fabio e di Marino Chiara (capo M);

    - ha riconosciuto la continuazione anche tra l'omicidio in danno di Pezzotta Mariangela (capo A) e i concorrenti reati (capi B e C) e il furto in danno di Ballarin Pino (capo E) e la rapina in danno di Serbouti Abdellafit (capo G), e ha determinato la pena principale per tali reati in anni venticinque e mesi dieci di reclusione;

    - ha rideterminato la pena principale per i delitti di omicidio in danno Tollis Fabio e di Marino Chiara (capo I), di lesioni tentate aggravate in danno del medesimo (capo M), di omicidio tentato in danno di Marino Chiara (capo N) e di istigazione aggravata al suicidio in pregiudizio di Bontade Andrea (capo P) in anni ventotto di reclusione;

    - determinata (previa conferma della sanzione inflitta per il capo H) la pena principale complessiva di anni cinquantaquattro e mesi quattro di reclusione e limitata la stessa ai sensi dell'articolo 78 codice penale in ragione di anni trenta, la ha ulteriormente ridotta, per effetto del rito abbreviato, ad anni venti; e relativamente al Guerrieri: - ha riqualificato nei sensi anzidetti il delitto di omicidio tentato commesso in danno di Tollis Fabio e di Marino Chiara (capo M) e dichiarate le circostanze attenuanti generiche, già elargite, prevalenti sulle aggravanti, ha ridotto la pena ad anni dodici e mesi otto di reclusione.

    La Corte territoriale ha confermato, nel resto, riguardo agli imputati in questione, la sentenza appellata e ha condannato il Volpe a rifondere, in favore delle parti civili, le spese del grado.

  2. - Hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con atto del 27 ottobre 2006, e l'avvocato Anna Carluccio, nell'interesse di Guerrieri Pietro, con atto del 28 ottobre 2006.

    III/I. - Il procuratore generale della Repubblica sviluppa cinque motivi di impugnazione, denunziando promiscuamente, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

    I primi tre motivi concernono, rispettivamente, l'assoluzione dal delitto di frode processuale (capo D), la condanna per le contravvenzioni contestate - unitamente al delitto di omicidio continuato - al capo I), e la qualificazione giuridica della condotta, oggetto della originaria imputazione di omicidio tentato (capo M), derubricata nel delitto di lesioni.

    L'ultimo e quinto motivo censura il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le concesse attenuanti generiche.

    III/II. - Il difensore del Guerrieri, dopo aver promiscuamente denunciato nell'incipit della impugnazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della sentenza, sviluppa quattordici motivi, enucleabili dai dieci paragrafi (contraddistinti dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I e L) nei quali articola il ricorso, che investe tutti i capi della sentenza, con varie questioni in punto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in punto di colpevolezza, in punto di qualificazione giuridica delle condotte, in punto di imputabilità, e in punto di trattamento sanzionatorio.

  3. - L'avvocato Giancarlo Di Giulio, nell'interesse del Volpe, ha depositato il 14 marzo 2007, memoria recante la data del 13 marzo 2007, con la quale resiste al ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale (in relazione al quarto motivo), sviluppando adesivamente le argomentazioni della sentenza impugnata e, inoltre, confutando talune considerazioni del giudice dell'udienza preliminare non riprese dal ricorrente.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il quarto motivo di ricorso il procuratore generale contesta la determinazione finale della pena detentiva (in ragione di anni venti) nei confronti del Volpe: sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto operare la riduzione per il rito abbreviato sulla pena, già contenuta per effetto del criterio moderatore dell'articolo 78 del codice penale, ma avrebbe dovuto procedere - come aveva proceduto il giudice dell'udienza preliminare - prima diminuendo di un terzo le pene dei gruppi dei reati, come ritenuti in continuazione, quindi procedere alla sommatoria delle pene e, infine, praticare il contenimento ai termini dell'articolo 78 del codice penale.

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