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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine923-924

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19 giugno 2008, n. 25116 (ud. 20 marzo 2008). Pres. Altieri - Est. Squassoni - P.M. Montagna (diff.) - Ric. PM in proc. Pisa

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Veicolo soggetto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. - Rapporto tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 c.s. - Principio di specialità - Operatività - Conseguenza.

L'abusiva circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo dà luogo soltanto all'illecito di cui all'art. 213, comma 4, c.d.s. e non anche al reato di cui all'art. 334 c.p., atteso il carattere di specialità che deve riconoscersi alla prima di dette norme rispetto alla seconda. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 213; c.p., art. 334) (1).

    (1) Questione controversa. Nello stesso senso della massima in epigrafe si vedano Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2008, De Maio, in Riv. pen. 2008, 747 e Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2007, Ferrara, in Jus&Lex online, www.latribuna.it. Pervengono ad opposte conclusioni - ovvero nel senso di ritenere che l'abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto C.d.S., anche la condotta punita dall'art. 334 c.p. -, Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2008, Altomare in Jus&Lex online; Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2008, Ricci, in questa Rivista 2008, 295; Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2008, Ferreri in Ius&Lex online; Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2007, Castellano, ivi; Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2007, Illiano, ivi e Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2007, Piscopo, ivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza 6 aprile 2007, il Tribunale di Napoli ha assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste», Pisa Antonio dal reato previsto 334 c.2 c.p. ( contestatogli per aver, nella sua qualità di custode di un autocarro sottoposto a sequestro amministrativo a sensi dell'art. 213 codice della strada, utilizzato il mezzo per la viabilità).

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato come la fattispecie in esame sia punita con sanzione amministrativa dall'art. 213 codice della strada che racchiude tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione della circolazione stradale; il reato di cui all'art. 334 c.p. non è configurabile perché l'utilizzo del veicolo non determina il suo...

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