Contrasti

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine547-562

Page 547

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 26 giugno 2008, n. 25932 (c.c. 29 maggio 2008). Pres. Lattanzi - Est. Rossi - P.M. Palombarini (conf.) - Ric. Ivanov

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Nozione. Atti processuali penali - Traduzione - Interprete - Diritto all'assistenza dell'imputato straniero - Condizioni - Fattispecie. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Sequestro preventivo - Conferma del decreto per ragioni diverse da quelle che lo sorreggono - Legittimità - Condizioni. Azione penale - Denuncia - Irritualità - Utilizzabilità diretta del contenuto - Esclusione - Acquisizione, sulla base di essa, di elementi idonei all'esercizio dell'azione penale - Legittimità. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Ricorso per cassazione - Da parte della persona offesa che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate - Legittimazione - Sussistenza - Modalità di partecipazione. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Persona offesa che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate - Diritto di intervento spontaneo - Sussistenza - Conseguenze. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Trasmissione degli atti al tribunale del riesame oltre il quinto giorno - Inefficacia sopravvenuta della misura - Esclusione. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale - Automatica inefficacia della misura - Esclusione - Valutazione della resistenza del provvedimento cautelare anche in mancanza degli atti non trasmessi - Necessità.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 325) (1).

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, c.p.p.). (C.p.p., art. 143) (2).

In sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del P.M. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa. (C.p.p., art. 292; c.p.p., art. 324) (3).

Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sè inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una notitia criminis suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali. (C.p.p., art. 333) (4).

La persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro, di persona o per mezzo di difensore, la cui nomina rappresenta un onere da assolvere nei casi in cui sia prevedibile il compimento di atti che ne impongano la presenza, mentre costituisce un obbligo nell'eventuale giudizio di legittimità, a pena di inammissibilità. (C.p.p., art. 324; c.p.p., art. 325; c.p.p., art. 613) (5).

Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o probatorio la persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate ha facoltà di intervento spontaneo, che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità procedurale, ma rappresenta la manifestazione minore di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge. Ne consegue che all'interveniente qualificato sono attribuite le stesse prerogative riconosciute al soggetto che ha propostoPage 548 la richiesta di riesame, e quindi anche quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all'eventuale giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest'ultimo caso, i prescritti avvisi, conformemente al disposto degli artt. 325, comma terzo, 311, comma quinto e 127, comma primo, c.p.p. (C.p.p., art. 90; c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 324) (6).

La perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell'autorità procedente, entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato, nell'art. 324, comma settimo, c.p.p., il comma quinto del precedente art. 309, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali. (C.p.p., art. 309; c.p.p., art. 324) (7).

In tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sè, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. (C.p.p., art. 309; c.p.p., art. 324) (8).

    (1 - 8) Identici principi in punto di diritto sono stati affermati con altra sentenza delle SS.UU. emessa in pari data (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2008, Malgioglio, inedita).

    (2) Conformi Cass. pen., Sez. un., 23 giugno 2000, Jakani, pubblicata per esteso in questa Rivista 2000, 391 e Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2000, Vernedas, ivi 2000, 154.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto del 28 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 secondo comma c.p.p. della somma di denaro e/o dei titoli azionari depositati su appositi conti aperti presso la locale filiale della Banca di Roma e intestati congiuntamente ai coniugi Andrey Ivanov e Maria Letizia Malgioglio, il primo dei quali, di nazionalità russa, sottoposto ad indagini per il delitto di truffa aggravata in danno di Inna Shibalova che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva affidato all'uomo cui era legata da una relazione sentimentale l'ingente somma di circa novemilioniseicentomila dollari americani dietro la falsa promessa di utili investimenti, mai realizzati.

Decidendo sulla richiesta di riesame formulata dall'Ivanov il Tribunale di Catania, con ordinanza n. 277/2007 emessa il 21 novembre 2007, confermava la misura cautelare, ritenendo, però, in conformità dell'istanza formulata dal pubblico ministero, che essa, più che da finalità di confisca, fosse imposta dalla necessità di allontanare il pericolo ipotizzato dal primo comma dell'art. 321 c.p.p.

Ricorre per cassazione l'indagato, enunciando una serie di censure cumulate in un unico motivo di contenuto complesso, articolato e, in parte, ripetitivo che può come di seguito sintetizzarsi:

  1. Insussistenza del fumus commissi delicti, che il giudice di merito ha desunto da elementi inidonei, quale la «denuncia-querela» proposta dalla Shibalova senza il rispetto del disposto degli artt. 333 e 337 c.p.p. e, per giunta, depositata da un difensore non munito di valido mandato, perciò inutilizzabile unitamente ai documenti allegati.

    Tra questi, in particolare, l'affidavit fatto dinanzi all'autorità giudiziaria australiana dello Stato di Victoria dalla Shibalova, erroneamente ritenuto dal tribunale fonte di prova, non trovando lo stesso conferma né nelle supposte dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza camerale, né negli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, né nelle testimonianze di due investigatori privati, frutto queste ultime di un'attività svolta «al di fuori dei parametri normativi italiani sulle indagini difensive» e, in ogni caso, prive del rilievo loro attribuito.

    Tutto ciò - sottolinea il ricorrente - senza tener conto del fatto che la finalità, al cui raggiungimento era indirizzato il vincolo nell'originario provvedimento impositivo, avrebbe dovuto precludere alla Shibalova la facoltà di intervenire all'udienza e produrre direttamente documenti, senza neppure osservare, quindi, il termine di cui all'art. 309 quinto comma c.p.p., con conseguente violazione dei diritti dell'indagato e del suo difensore posti nella pratica impossibilità di controbattere le argomentazioni avversarie.

  2. Sempre in tema di sussistenza del fumus il ricorrente, ribadendo lo scarso apporto dato «a suffragio dell'accusa» dalle indagini della Guardia di Finanza, eccepisce la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza gravata in ordine al concorso degli elementi richiesti dall'art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT