Contrasti
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
Contrasti
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 FEBBRAIO 2012, N. 7966
(UD. 30 NOVEMBRE 2011)
PRES. SIRENA – EST. CERVADORO – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. P.M.T. IN PROC. A.P.
Limiti alla circolazione y Veicolo munito di con-
trassegno invalidi y Utilizzo indebito da parte di
persona non titolare del contrassegno y Reati di so-
stituzione di persona e di truffa y Configurabilità y
Esclusione.
. Non integra il delitto di sostituzione di persona, né
quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che eser-
cita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che,
al fine di accedere all’interno di una zona a traffico
limitato, esponga sul parabrezza dell’auto un contras-
segno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non
si trova a bordo del veicolo. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
494; c.p., art. 640; nuovo c.s., art. 188) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2012, N. 4490
(UD. 18 GENNAIO 2012)
PRES. CAMMINO – EST. RAGO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
COVALI
Limiti alla circolazione y Zone a traffico limitato
y Veicolo munito di contrassegno invalidi y Utilizzo
indebito parte di persona non titolare del contras-
segno y Reati sostituzione di persona e di truffa y
Configurabilità y Esclusione y Illecito amministrati-
vo ex art. 188, comma 4, c.s. y Sussistenza.
. Non dà luogo alla configurabilità dei reati, neppure
tentati, di sostituzione di persona e di truffa, ma soltan-
to all’illecito amministrativo di cui all’art. 188, comma
4, cod. strad. il solo fatto che taluno, al fine di accedere
all’interno di zone a traffico limitato (ancorché presi-
diate da “telepass”) o percorrere corsie preferenziali,
esponga sul parabrezza dell’autovettura da lui condotta
un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona
che non si trova a bordo del veicolo, quando a tale
condotta non si accompagni, in caso di controlli, quella
di spacciarsi per il soggetto a nome del quale il detto
contrassegno sia stato rilasciato e neppure risulti che
l’agente abbia utilizzato parcheggi a pagamento fruen-
do indebitamente della esenzione dal “ticket”. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 494; nuovo c.s., art. 188) (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 6 DICEMBRE 2011, N. 45328
(UD. 16 NOVEMBRE 2011)
PRES. ESPOSITO – EST. DAVIGO – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. AMBROSINO
Limiti alla circolazione y Veicolo munito di con-
trassegno invalidi y Utilizzo indebito da parte di
persona non titolare del contrassegno y Reati di so-
stituzione di persona e di truffa y Configurabilità y
Esclusione.
. Non integra né il delitto di sostituzione di persona,
né quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che
esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui
che esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno
per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi
a bordo del veicolo. (c.p., art. 494; c.p., art. 640; nuovo
c.s., art. 188) (3)
(1, 2, 3) Pronuncia adesiva all’orientamento maggioritario, in con-
trapposizione al richiamato precedente Cass. pen., sez. V, 14 marzo
2011, Taffah, in questa Rivista 2011, 926, nel quale, con riferimento
al solo reato di cui all’art. 494 c.p., si ritiene che la condotta in que-
stione possa integrare gli estremi del reato di sostituzione di persona,
essendo tale fatto diverso da quello sanzionato in via amministrativa
dall’art. 188, comma quarto, c.d.s., che concerne la condotta di chi
non sia munito del contrassegno-disabili o dello stesso disabile che
non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti. In senso conforme alla
sentenza in epigrafe si vedano: Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2011,
Ambrosino, in CED - Archivio penale, Rv 251220; Cass. pen., sez. II,
28 settembre 2010, Z.A., in questa Rivista 2010, 891 e Cass. pen., sez.
V, 12 maggio 2010, Righi, ivi 2010, 595.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 marzo 2011, il Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Firenze dichiarava non
luogo a procedere nei confronti di A.P. in ordine ai reati di
sostituzione di persona e truffa continuata, perché i fatti
non sussistono, ritenendo che il fatto così come descritto
al capo a) dell’imputazione (per avere, con più azioni
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