Contrasti

Pagine381-382
381
Arch. loc. e cond. 4/2012
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 3 APRILE 2012, N. 5288
PRES. GOLDONI – EST. PROTO – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. B.M.L. (AVV.TI
MASCI E AMOSSO) C. P.L. (AVV. CARPENEDO)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y
Condominio minimo y Applicabilità dell’art. 1136
c.c. y Fondamento y Mancato raggiungimento del-
l’unanimità y Conseguenza y Ricorso all’autorità
giudiziaria.
. La disposizione dell’art. 1136 cod. civ. (che regola la
costituzione e la validità dell’assemblea e prevede il
metodo collegiale) è applicabile anche al condominio
composto da due soli partecipanti; se non si raggiunge
l’unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non
può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso
all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del
collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.. (c.c.,
art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139) (1)
(1) Di opposto tenore, nel senso di non ritenere applicabile al condo-
minio minimo, costituito da due soli condómini, l’apposita disciplina
dell’articolo 1136 del cod. civ., che richiede maggioranze qualif‌icate
anche con riferimento al numero dei condómini, si vedano: Cass. civ.
sez. II, 19 luglio 2007, n. 16075, in questa Rivista 2008, 48; Cass. civ.
sez. II, 30 marzo 2001, n. 4721, ivi 2001, 530 e Cass. civ., sez. II, 26
maggio 1993, n. 5914, in Arch. civ. 1994, 321. La pronuncia, citata in
motivazione, delle SS.UU. civili del 31 gennaio 2006, n. 2046, è pub-
blicata in questa Rivista 2006, 449, e in Giust. civ. 2007, 2605, con
nota di PUGLIESE FRANCESCO, Il cd. condominio minimo e il
regime delle spese fatte dal singolo condomino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore
nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguen-
te relazione:
“Osserva in fatto:
Con citazione del 4 dicembre 2002 B.M.L., M.M.L., Ro.Fi.
e B.M.T. quali soci e legali rappresentanti della Immobi-
liare Hermes s.s. esponevano che P.L., proprietario di una
delle unità immobiliari delle quali era formato il condomi-
nio Hermes, era stato informato in ordine alla ripartizione
delle spese condominiali correnti e alla deliberazione delle
spese eventuali, ma non vi aveva provveduto e che pertanto
la società, proprietaria delle restanti unità immobiliari del
condominio, aveva anticipato le suddette spese.
Tanto premesso, chiedevano la condanna del P. al pa-
gamento di euro 7.806,02 quale residuo spese condominali
ancora dovuto per le annualità scadute e al pagamento di
euro 1.715,50 per l’annualità in corso.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della do-
manda sostenendo di non avere mai ricevuto copia delle
deliberazioni condominiali, né avvisi di convocazione ad
assemblee condominiali, né comunicazioni preventive in
ordine alle spese, ma solo prospetti delle spese, senza le
relative pezze giustif‌icative pur richieste.
Dal ricorso per Cassazione emerge inoltre che gli attori
con memoria autorizzata ex art. 170 c.p.c., in primo grado,
avevano proposto domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
diretta ad ottenere l’indennizzo corrispondente alla perdi-
ta subita pagando le spese di competenza del convenuto.
Il Tribunale di Biella con sentenza del 21 luglio 2005
accoglieva la domanda attrice.
P. L. proponeva appello deducendo che non era mai
stata adottata alcuna deliberazione di approvazione di
preventivo o rendiconto e che mai gli era stato consentito
di esaminare i documenti giustif‌icativi delle spese.
Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’ap-
pello e in via subordinata l’accoglimento della domanda di
indennizzo per ingiustif‌icato arricchimento.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 5 maggio
2010 rigettava le domande attrici e dichiarava inammis-
sibile la domanda per l’indennizzo da ingiustif‌icato arric-
chimento rilevando che: - le regole civilistiche in materia
di condominio devono trovare applicazione anche nel
condominio composto, come nella specie, da due soli
condómini;
- che nulla era dovuto a titolo di spese condominali agli
attori perché non era mai stata deliberata l’approvazione
e la ripartizione delle spese, non potendo essere reputata
equipollente alla delibera assembleare la comunicazione
con la quale il condomino maggioritario comunicava all’al-
tro condomino la ripartizione delle spese;
- che la domanda di ingiustif‌icato arricchimento era
inammissibile in quanto formulata per la prima volta in
grado di appello.
B.M.L. in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe
propone ricorso fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso P.L..
Osserva in diritto:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1136 e 1137 c.c. assumendosi che il
giudice di appello, violando le suddette norme, avrebbe
ritenuto che nel condominio formato da due soli parte-
cipanti la delibera di approvazione e riparto spese del
condomino di maggioranza senza l’osservanza del proce-
dimento di convocazione dell’assemblea condominiale sa-
rebbe inesistente, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta
semplicemente annullabile ai sensi dell’art. 1137, comma

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT