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Arch. loc. e cond. 1/2012
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 19 OTTOBRE 2011, N. 21582
PRES. VITTORIA – EST. TRAVINO – P.M. CONDOMINIO PARCO MARTE IN GALLICO
C. ZAFFINO FRANCESCO & FIGLI DI ENRICO E PIETRO ZAFFINO S.A.S.
Competenza civile y Giudice di pace y Controver-
sie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro
fonte in un rapporto riguardante un bene immobile
y Attribuzione y Nei limiti competenza per valore y
Sussistenza y Condizioni.
. È competente il giudice di pace (nei limiti della sua
competenza per valore) in ordine alle controversie
aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in
un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene
immobile, salvo che la questione proprietaria non sia
stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento
incidentale di una delle parti e sempre che tale richie-
sta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze
probatorie, infondata e strumentale - siccome formula-
ta in violazione dei principi di lealtà processuale - allo
spostamento di competenza dal giudice di prossimità al
giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi
dell’art. 363 cod. proc. civ.). (c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 10;
c.p.c., art. 14; c.p.c., art. 363) (1)
(1) La presente pronuncia dà seguito a quanto espresso da una giuri-
sprudenza minoritaria secondo cui il risarcimento del danno subito
da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice
di pace - ove il “petitum” sia compreso nel limite previsto dall’art. 7,
primo comma, c.p.c. - posto che la domanda ha ad oggetto una somma
di danaro, senza che rilevi, ai f‌ini della competenza per valore il titolo
di godimento del bene. In tale ultimo senso si veda Cass. civ., sez. III,
20 luglio 2010, n. 17039, in Giust. civ. Mass. 2010, 1059. Le S.U. non
hanno - invece - ritenuto decisive le argomentazioni espresse dalla
tesi prevalente (espressa da Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2945;
Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143; Cass. civ., sez. I, 3 marzo
2004, n. 4304; Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1996, n. 10922 e Cass.
civ., sez. III, 13 febbraio 1992, n. 1733, tutte consultabili in Ius&Lex
dvd n. 6/11, ed. La Tribuna) a mente della quale la competenza si
determina in base al rapporto dedotto in giudizio onde la sottrazione
alla competenza del giudice di pace di tutte le controversie su crediti
che traggano origine da rapporti attribuiti alla competenza per ma-
teria di altri giudici, anche nel caso in cui l’esistenza di tali rapporti,
dedotti come causa pretendi, non sia stata contestata e il giudizio
abbia per oggetto esclusivamente il pagamento di somme nei limiti
della competenza del giudice di pace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato con
sentenza la propria incompetenza per materia a cono-
scere della controversia instaurata dal condominio XY nei
confronti dell’impresa costruttrice per il risarcimento dei
danni richiesti ex art. 1669 c.c. in relazione a difetti di co-
struzione del fabbricato e quantif‌icati in 1820 euro.
Il Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale la
causa è stata riassunta con ordinanza del 19 maggio 2009
ha richiesto a questa corte, ex off‌icio, il regolamento di
competenza rilevando che, per essere stata fatta valere
la responsabilità extracontrattuale del costruttore, la do-
manda aveva ad oggetto un bene mobile, id est la somma
di denaro richiesta in citazione, con conseguente compe-
tenza del giudice di pace adito.
Le parti non hanno svolto attività defensionale.
Con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 7 ottobre
2010 la seconda sezione civile ha rimesso gli atti del pro-
cedimento al Primo Presidente, che li ha a sua volta tra-
smessi a queste Sezioni Unite, in ragione di un ravvisato
contrasto sincronico tra le sezioni semplici della Corte
sulla competenza del giudice di pace per le controversie
aventi ad oggetto diritti reali o personali relativi a beni
immobili rientranti nella sua competenza per valore.
Il collegio remittente osserva che, se, da un lato, è stato
ritenuto competente il tribunale in controversie relative al
pagamento di canoni di locazione ovvero d’indennità per
l’occupazione abusiva di suolo demaniale, che pure hanno
come petitum immediato una somma di denaro (Cass.
10787/1996; Cass. 4304/2004), dall’altro è stato viceversa
affermato che la domanda di risarcimento del danno su-
bito da un immobile dovrebbe ritenersi assoggettata alla
competenza per valore del giudice di pace - ove il valore
sia, naturalmente, compreso nel limite previsto dall’art. 7
primo comma c.p.c. - posto che oggetto della domanda è
pur sempre una somma di danaro, senza che rilevi il titolo
di godimento del bene (così Cass. 17039/2010, in fattispe-
cie concernente una domanda risarcitoria proposta da un
condomino nei confronti di altro condomino per il ristoro
di danni da quest’ultimo arrecati all’unità immobiliare
dell’attore in conseguenza dell’esecuzione di opere edili
nella sottostante porzione di fabbricato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per regolamento d’uff‌icio è inammissibile.
1.1. Costituisce ius receptum presso questa corte re-
golatrice, difatti, il principio di diritto secondo il quale, ai
sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di
competenza d’uff‌icio postula che emessa dal giudice adito
per un determinato processo la pronuncia dichiarativa
della competenza per materia o per territorio inderogabile
e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competen-
te, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto
gli stessi prof‌ili e sostenga quindi che la competenza per ra-

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