Contrasti

Page 517

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 19 LUGLIO 2011, N. 28451 (C.C. 28 APRILE 2011)

PRES. LUPO – EST. MARIA LOMBARDI – P.M. MARTUSCIELLO (CONF.) – RIC. PEDICONE

Notificazioni in materia penale y All’imputato y Possibilità di consegna al difensore y Notifica a mezzo fax y Ammissibilità.

La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 148; c.p.p., art. 149) (1)

(1) Un contributo all’approfondimento del tema trattato dalle SS.UU. è dato da BARTOLINI F., BARTOLINI M., SAVARRO P., Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2010, pp. 238 ss.

Svolgimento del processo

  1. Con ordinanza in data 11 giugno 2010 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio di personal computer, di documentazione tributaria e di altri documenti relativi ad indagini difensive, emesso dal pubblico ministero nei confronti dei componenti della Agenzia Investigativa “Pedicone & partners”, in relazione alle indagini per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di inter- ferenze illecite nella vita privata, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, falsa testimonianza ed altro.

    L’ordinanza ha rigettato le eccezioni preliminari, con le quali il difensore dell’istante per il riesame, Andrea Pedicone, aveva eccepito la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza camerale al proprio assistito, per non essere stata eseguita mediante deposito nella casa comunale del luogo di abitazione di tale Paolo Zili, presso il quale il Pedicone aveva eletto domicilio, nonché per essere stata eseguita la notificazione presso il difensore a mezzo telefax.

    Il Tribunale del riesame ha rigettato, inoltre, le censure con le quali era stata contestata, nel merito, la legittimità del titolo per assenza dei presupposti di legge.

    Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Pedicone, denunciando la inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 150 cod. proc. pen..

    Con un unico mezzo il ricorrente ha riproposto le eccezioni di nullità della notifica dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, deducendo che la notifica al Pedicone doveva essere eseguita, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., presso il domicilio eletto dall’indagato e non presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. In ogni caso la notifica dell’avviso dell’udienza camerale al Pedicone non poteva essere effettuata a mezzo telefax, essendo tale modalità consentita solo per la notificazione di atti dei quali il difensore sia direttamente destinatario.

  2. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 13 gennaio 2011, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

    Nell’ordinanza, premessa la ritenuta infondatezza della eccezione relativa alla omessa notifica presso il domicilio eletto con le forme di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., si è rilevata l’esistenza di un contrasto potenziale in ordine alla questione di diritto avente ad oggetto la possibilità di eseguire la notificazione dell’avviso destinato all’indagato, allorché venga disposta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a mezzo telefax, secondo la previsione di cui all’art. 150 cod. proc. pen.

    Nella ordinanza di rimessione è stato rilevato che il contrapposto indirizzo interpretativo espresso sul punto della legittimità della notificazione al difensore per mezzo del telefax di atti di cui sia destinatario l’imputato o indagato non attiene alla stessa materia, essendo strettamente legato alla diversa fattispecie della notifica presso il difen- sore, in quanto domiciliatario ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nel qual caso la notificazione a mezzo telefax è stata ritenuta illegittima; mentre nel caso della notifica «mediante consegna al difensore», ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi delle disposizioni citate, detta modalità di trasmissione dell’atto è stata ritenuta legittima (Sez. III, n. 46703 del 3 novembre 2009, dep. 3 dicembre 2009, Choukoukou, Rv 245406; Sez. IV, n. 41051 del 3 novembre 2008, dep. 2 otto- bre 2008, Davidovits, Rv 241329; Sez. I, n. 40324 del 24 settembre 2008, dep. 29 ottobre 2008, Aboussad, Rv 241704; Sez. V, n. 20586 del 12 aprile 2007, dep. 25 maggio 2007, Gatterer, Rv 236614).

    Dalla Sezione rimettente si esprimono, però, dubbi di legittimità in ordine alla possibilità di adottare una diver- sa soluzione a seconda che la notificazione a mezzo telefax sia eseguita nei casi di espressa domiciliazione ovvero di notificazione per una delle ragioni indicate dal comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen.

    Si osserva che la disposizione contenuta nell’art. 150 cod. proc. pen. costituisce espressione della volontà di

    Page 518

    assicurare che la notificazione all’imputato avvenga con modalità che assicurino «la materiale, certa ed effettiva “cartolarità” dell’avviso».

    Tale esigenza non viene meno, né si affievolisce, in considerazione della funzione difensiva del soggetto che viene a contatto con l’atto «non a lui destinato in ragione di competenze funzionali personali proprie».

    I limiti intrinseci dello strumento tecnico, se possono essere considerati ragionevolmente recessivi rispetto al complessivo dovere organizzativo che grava sul difensore in relazione alle attività che gli sono proprie, rimangono tali quando l’atto è destinato in proprio all’imputato.

    Gli eventuali difetti organizzativi e di diligenza del difensore non potrebbero mai pregiudicare la posizione dell’imputato in ordine all’aspetto essenziale della convocazione per il giudizio; né la funzione difensiva è idonea a far mutare la qualità del difensore da consegnatario a destinatario autonomo dell’atto.

  3. Il Primo presidente, con decreto in data 26 gennaio 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

    Motivi della decisione

  4. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è la seguente: «Se la notificazione di un atto destinato all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, possa essere eseguita con telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.».

  5. Preliminare all’esame della indicata questione di diritto è, però, la soluzione della pregiudiziale eccezione di nullità della notifica eseguita presso il domiciliatario, senza l’osservanza delle forme del deposito presso la casa comunale e degli avvisi previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    Sul punto è stato già esattamente rilevato nell’ordinanza di rimessione, mediante l’esame degli atti, che, secondo la relazione dell’ufficiale giudiziario, il domiciliatario non è stato reperito nel domicilio eletto, nonostante l’assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe; né risulta risiedere o abitare in quel Comune.

    Un indirizzo interpretativo, ormai datato, di questa Corte aveva affermato che, quando il domicilio dichiarato sia stato individuato, ma non vi sia stato reperito l’imputato o il domiciliatario da lui nominato, né vi siano persone idonee a ricevere la copia dell’atto, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. III, n. 4033 del 21 febbraio 1997, dep. 7 maggio 1997, Scarlato, Rv 207763; Sez. VI, n. 611 del 21 febbraio 1995, dep. 24 maggio 1995, Sapienza, Rv 201883).

    L’indirizzo interpretativo più recente ha, invece, affermato che il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. V, n. 42399 del 18 settembre 2009, dep. 4 novembre 2009, Donà, Rv 245819; Sez. II, n. 38768 del 10 novembre 2006, dep. 22 novembre 2006, Buongiorno, Rv 235311; Sez. V, n. 23670 del 26 aprile 2005, dep. 23 giugno 2005, Carbone, Rv 231908).

    Tali più recenti pronunce sono espressione della corretta interpretazione dell’art. 161, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.

    Il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, cod. proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell’atto al domiciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall’art. 157 cod. proc. pen. per la prima notificazione all’imputato non detenuto; sistema che non può essere contaminato con l’applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso.

    Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    È opportuno precisare sul punto che l’art. 163 cod. proc. pen., secondo il quale «Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157», per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al luogo o alle modalità della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT