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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 29 NOVEMBRE 2010, N. 42238 (C.C. 12 OTTOBRE 2010)

Pres. Calabrese – est. Vessicchelli – p.m. Di popolo (diff.) – ric. P.m. In proc. Miale ed altri

Giudice di pace y Competenza penale y Definizioni alternative y Improcedibilità per particolare tenuità del fatto y Mancanza di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento y Verifica y Restituzione degli atti al P.M. per l’acquisizione del consenso della persona offesa y Abnormità y Insussistenza.

Non è abnorme e non può, quindi, essere oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice di pace, a fronte di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero sulla base della ritenuta, particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.L.vo n. 274/2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè questi svolga ulteriori accertamenti circa la sussistenza della condizione costituita dall’effettivo difetto di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 17; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 34; c.p.p., art.606) (1)

(1) La pronuncia in epigrafe si pone in consapevole contrasto, per le ragioni addotte in motivazione, con Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2005, P.M. in proc. Niedda, in questa Rivista 2006, 215.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera avverso l’ordinanza in data 17 aprile 2009 con la quale il locale Giudice di Pace, a seguito di richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento a carico di Miale Umberto, Russo Vincenzo e Caruso Matteo per la particolare esiguità del danno, disponeva la restituzione degli atti perché fosse acclarata, a cura del medesimo P.M., la effettiva volontà della persona offesa al riguardo.

Era accaduto che gli indagati erano stati denunciati per un fatto di ingiurie verificatosi il 3 marzo 2009 ed il P.M., data anche la occasionalità del fatto, aveva reputato che ricorresse la speciale causa di esclusione della procedibilità di cui all’art. 34 D.L.vo n. 274 del 2000 ed aveva avanzato richiesta di archiviazione.

Il Giudice aveva ritenuto indispensabile un approfondimento sulla effettiva perdita di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Deduce la abnormità della ordinanza perché impositiva di un adempimento non previsto dall’ordinamento sia con riferimento alle attività proprie del P.M. sia con riferimento alla necessità del consenso della persona offesa per l’archiviazione del procedimento.

Il P.G. presso la Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre prendere le mosse dalla più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di provvedimento abnorme, come ridisegnato dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 25957 del 2009, RV 243590), e ricordare con esse che non è abnorme il provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre l’atto richiesto dal giudice.

L’intento dichiarato delle Sezioni unite è stato quello di contenere ai casi di assoluta eccezionalità il ricorso alla categoria dell’atto abnorme, finalizzato a fruire dello strumento della ricorribilità per cassazione altrimenti non consentito.

Si è infatti notato che la categoria presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.).

L’abnormità è ravvisabile solo in mancanza di ulteriori strumenti di gravame “lato sensu”, ovvero di possibilità offerte dal sistema per rimediare con prontezza all’anomalia della pronuncia giudiziale nell’ambito dello sviluppo processuale e delle sue fasi.

Invero, si legge nella motivazione della sentenza che «... la corretta applicazione dei principi processuali, come analizzati in sentenza, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l’ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuito gli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

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L’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».

Nel caso di specie si tratta di valutare se la decisione del Giudice di pace di investire nuovamente il P.M. con richiesta di ulteriori indagini necessarie, sia o non in linea con gli strumenti previsti per il giudice nella fase delle indagini preliminari una volta investito della richiesta di archiviazione.

La risposta è affermativa posto che, come sottolineato dal P.G. della cassazione nella requisitoria scritta, l’art. 17 comma 4 del D.L.vo n. 274 del 2000 prevede appunto che il giudice investito della richiesta di archiviazione, ove non ritenga di poterla...

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