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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine249-255

Page 249

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059. Pres. Vittoria – Est. Mazziotti di Celso – P.M. Iannelli (Conf.) – Ric. M.G.L. Fashion S.R.L. (Avv. Biasiello) C. S.G.I. S.A.S. di Bartolucci Franco & c. (Avv. Serafino)

Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto – Azione ex art. 2932 c.c. – Sentenza di primo grado – Capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile – Esecutività provvisoria – Esclusione – Passaggio in giudicato della sentenza – Sussistenza

Non è riconoscibile l’esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., del capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell’art. 2932 c.c., né è ravvisabile l’esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell’immobile, in danno del promettente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell’immobile, producendosi l’effetto traslativo della proprietà del bene solo al momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia. (c.c., art. 2932; c.p.c., art. 282) (1)

    (1) Con la pronuncia in epigrafe le SS.UU., tenuto conto del complesso quadro dottrinale e giurisprudenziale di cui è data contezza nella parte motiva, hanno ritenuto di dover dare continuità al prevalente orientamento secondo cui nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroattività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato il 21 febbraio 2006, la S.G.I. S.a.s. di Bartolucci Franco & C. conveniva dinanzi al Tribunale di Isernia la MGL Fashion S.r.l. per sentir convalidare lo sfratto in relazione ad un contratto di locazione del 10 aprile 2002 riguardante un immobile ad uso commerciale sito in Isernia al C.so Garibaldi, a causa del mancato pagamento dei canoni dal mese di settembre 2005, ed ottenere l’emissione di contestuale decreto ingiuntivo relativo alla somma dei canoni scaduti e da scadere, oltre accessori come per legge.

Radicatosi il contraddittorio dinanzi alla predetta A.G., si costituva in giudizio la società intimata la quale si opponeva alla convalida e contestava la fondatezza della domanda sul presupposto che la stessa non poteva più considerarsi conduttrice del suddetto immobile dal novembre 2005, avendolo liberato e ceduto alla sig.ra Tetti Roberta (come comunicato alla stessa società intimante), quale nuova proprietaria dello stesso immobile in forza di sentenza n. 357 del 2005 resa dal Tribunale di Isernia ai sensi dell’art. 2932 c.c., in attuazione di un contratto preliminare di vendita stipulato il 20 novembre 2000 tra essa Tetti (quale promissoria acquirente) e la S.G.I. (quale promettente venditrice), la quale, perciò, non poteva nemmeno considerarsi più proprietaria-locatrice dell’immobile in questione tale da legittimare l’instaurazione del procedimento di sfratto (invece azionato).

Con sentenza n. 36 del 7 marzo 2008, l’adito Tribunale - premesso che la presunta risoluzione del contratto di locazione tra la M.G.L. e la sig.ra Tetti, pretesa proprietaria dell’immobile, era inopponibile alla locatrice S.G.I. e che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. poteva considerarsi produttiva di effetti solo dal passaggio in giudicato, donde la persistente qualità di proprietaria e locatrice della S.G.I. e il suo conseguente diritto a percepire i canoni di locazione e a far valere l’inadempimento della conduttrice - dichiarava risolto il contratto di locazione con le conseguenti pronunce condannatorie in favore della locatrice-intimante.

A seguito di appello interposto dalla M.G.L. Fashion S.r.l. con ricorso del 30 aprile 2008, espletatesi la trattazione e la conseguente discussione, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 237 del 2 ottobre 2008, rigettava l’impugnazione proposta, condannando la società appellante alla refusione delle spese del grado. Osservava la corte di merito: che le pronunce costitutive ex articolo 2932 c.c. dispiegano i loro effetti dal momento del loro passaggio in giudicato; che non era possibile consentire ad una norma processuale (l’articolo 282 c.p.c. nella nuova formulazione) di anticipare effetti che, per la natura stessa della sentenza ex articolo 2932 c.c., neppure la definitività del giudicato potrebbe far retroagire ad una data anteriore a quella del giudicato medesimo; che pertanto Roberta Tetti non era ancora proprietaria dell’immobile in questione oggetto di locazione per cui tutte le sue pretese avanzate nei confronti della MGL, erano infondate in quanto basate su errati presupposti di diritto; che, per converso, la SGI era proprietaria e locatrice del detto immobile ed il rapporto di locazione era in corso non essendo stato mai risolto nei confronti della SGI alla quale la MGL non aveva mai restituito il bene; che anche la sentenza 18512/2007 della Cassazione, invocata dalla appellante a sostegno della propria tesi, riguardava le sole statuizioniPage 250 di condanna accessorie alla pronuncia ex articolo 2932 c.c., il che non equivaleva ad affermare la produzione prima del giudicato del tipico effetto costitutivo (ossia il trasferimento di proprietà); che la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda riconvenzionale della MGL diretta ad ottenere la restituzione della somma di euro 15.000,00 a suo tempo versata alla SGI a titolo di deposito cauzionale; che sul punto la sentenza appellata, pur se priva di motivazione, era corretta ed andava confermata posto che nella specie il rapporto di locazione non era cessato, la MGL non aveva rilasciato l’immobile locato alla SGI e non aveva versato i canoni di locazione dal settembre 2005, sicché non ricorrevano i presupposti della restituzione del deposito cauzionale; che, proprio con riguardo alla morosità del conduttore, il locatore aveva la possibilità di soddisfare il suo credito con il deposito cauzionale.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso è stata chiesta dalla S.r.l. MGL, Fashion con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. La SGI S.a.s. di Bartolucci Franco & C. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, prospettando una questione di massima di particolare importanza, è stato assegnato dal Primo presidente alle Sezioni Unite ex articolo 374 (comma 2 ultima alinea) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società MGL denuncia violazione degli articoli 282 c.p.c., 474 c.p.c. e 2932 c.c. assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato immediatamente esecutive le sentenze ex art. 2932 c.c. limitatamente alle statuizioni di condanna in esse contenute, dimenticando che integra il concetto di “condanna” anche quella implicitamente contenuta nell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissorio acquirente e diretta al trasferimento del bene in suo favore, sicché il promettente venditore, per l’effetto della pronuncia del trasferimento, è “obbligato al rilascio del bene”. In altri termini, la Corte di appello ha omesso di considerare che la statuizione di trasferimento del bene, contenuta nella sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c., implica una vera e propria “condanna” del promettente venditore ad un “facere”, alla stessa stregua della condanna del proprietario del fondo servente a consentire l’esercizio della servitù coattiva di passaggio (come statuito con la sentenza n. 1619 del 2005 della III sez. della Corte di cassazione): infatti, nel caso di condanna implicita, l’esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Pertanto, in applicazione di tale principio, vertendosi in tema di sentenza costitutiva, la funzione della stessa è da intendersi caratterizzata da un’esigenza di esecuzione, che non avrebbe potuto trovare altra alternativa se non nel ritenere che la sentenza contenesse - per la struttura del diritto sostanziale azionato - una condanna implicita al rilascio del bene, previa, naturalmente, la pronuncia di trasferimento dell’immobile stesso. Evidenzia al riguardo la ricorrente che gli effetti consequenziali dell’esecuzione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. si presentano assolutamente reversibili, ben potendosi, in caso di riforma di tale pronuncia, ripristinare la pregressa situazione, con la restituzione, anch’essa attuabile nelle forme...

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