DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 - Valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro ma inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP(Determinazione n23/2002)

Riferimento normativo: art. 21, comma 1-bis, legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni - art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici; Considerato in fatto.

E' stata riproposta a questa Autorita' la problematica relativa alla applicabilita' della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori il cui importo a base d'asta risulti compreso tra la soglia di 5.000.000 di ecu (riclassificata in 5.000.000 di euro ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fissata dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, e quella del controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, stabilita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalle direttive comunitarie.

Ritenuto in diritto.

Con riferimento alla differenza fra quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni ed il limite indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 si evidenzia quanto segue

  1. l'art. 21 della suddetta legge, al comma 1-bis, disciplina le offerte anomale, distinguendo gli appalti di lavori "di importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu", per i quali e' prevista la valutazione delle offerte anomale sulla base delle giustificazioni presentate a corredo dell'offerta economica, e gli appalti di lavori "di importo inferiore alla soglia comunitaria" per i quali e' previsto il meccanismo dell'esclusione automatica; b) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, "in recepimento della normativa comunitaria successiva alla legge, gli importi espressi in ecu nella stessa legge devono intendersi espressi in euro" e pertanto il limite fissato dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 per la valutazione in contraddittorio delle offerte anomale viene riclassificato in 5.000.000 di euro; c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all'art. 89, fissa le norme procedurali da seguire in caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso e, a tal proposito, distingue

gli appalti di importo "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP" (fissato, a partire dal 1 gennaio 2002, in euro 6.242.028, secondo quanto stabilito da Ministero delle finanze con comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002)...

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