ORDINANZA 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l''identificazione e la registrazione della popolazione canina.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;

Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

  1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

  2. Il proprietario o il...

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