ORDINANZA 14 aprile 2011 - Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti delle ondate di calore. (11A06150)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita', rendono necessario intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficolta' fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalita'; che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, e sull'offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari e sociali disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali per la costruzione. l'aggiornamento cd l'utilizzo di anagrafi regionali e locali della «popolazione suscettibile»;

Considerata la necessita' di valutare continuamente gli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone piu' a rischio e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un aggiornamento costante dei programmi di intervento;

Ritenuta la necessita' che, per la predetta finalita' di pubblica utilita', i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque. senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza...

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