Sulla contestazione della violazione dell’art. 126 Bis C.D.S. In pendenza di ricorso: la circolare del ministero dell’interno n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011

AutoreVincenzo Cavuoto
CaricaAvvocato, Foro di Benevento

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Il 29 aprile 2011 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 (pubblicata in questa Rivista 2011, 639) con la quale, per dare uniformità all’azione amministrativa di tutti gli organi di polizia e al fine di dirimere la controversa interpretazione dell’art. 126 bis C.d.S., ha stabilito “che in caso di proposizione di ricorso”, il proprietario obbligato in solido non è tenuto alla comunicazione delle generalità dell’effettivo conducente. A sostegno di tale indirizzo, viene citata la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale (pubblicata in questa Rivista 2005, 341).

Sin dalla sua entrata in vigore l’art. 126 bis, comma 2, C.d.S è stato oggetto delle più svariate interpretazioni, in particolare sulla obbligatorietà o meno, a carico del proprietario obbligato in solido, di comunicare le generalità del conducente in caso di contestazione differita, in pendenza di ricorso avverso la violazione presupposta.

Analizziamo la norma.

Nella prima parte dispone che la decurtazione del punteggio della patente di guida a carico del trasgressore può essere fatta solo quando la contestazione si è definita, ovvero quando sia avvenuto il pagamento della sanzione, siano trascorsi i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o quando gli stessi si siano conclusi.

Nella seconda parte la norma dispone che la comunicazione di perdita del punteggio da parte dell’organo di Polizia deve essere fatta al conducente quale responsa- bile della violazione. Quando questi non è identificato, il proprietario del veicolo, quale obbligato in solido, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali del conducente al momento dell’infrazione, e ove non si attenga a tale obbligo, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 263,00 a €. 1.050,00.

La norma, pertanto, appare quanto mai chiara nel senso che prevede che la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del trasgressore deve essere fatta solo quando si sia definita la contestazione, mentre quando il conducente rimane sconosciuto (questa è l’ipotesi tipica di violazione dei limiti di velocità accertata a mezzo di apparecchiature elettroniche) il proprietario obbligato in solido entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale deve fare la comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.. Allo stato...

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