Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Visto il proprio provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 con il quale sono state adottate istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario;

Tenuto conto dell'esigenza manifestata nelle istanze presentate da alcune associazioni di categoria degli intermediari di poter disporre di maggior tempo per consentire l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per la raccolta, la registrazione e la conservazione delle informazioni;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

A d o t t a la seguente disposizione:

Art. 1.

Modifica disciplina transitoria

  1. La disposizione di cui al punto 2 del Titolo VII del Provvedimento 24 febbraio 2006 e' sostituita come segue:

    2. Le presenti Istruzioni si applicano a partire dalle...

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