COMUNICATO - Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva difenilammina (10A07304)

La sostanza attiva difenilammina non e' inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/859/CE del 30 novembre 2009.

Pertanto le autorizzazioni all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 30 maggio 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva di fenilammina, nonche' la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, e' consentita fino al 30 gennaio 2011.

L' utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva difenilammina, e' consentito tino al 30 maggio 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva difenilammina non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione...

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