Gli atti contabili di fine gestione e la loro natura

AutorePaolo Gatto
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Rendiconto consuntivo, riparto e preventivo costituiscono tre atti di natura contabile che provengono dall'amministratore di condominio e che sono ritenuti, a torto, di natura analoga ma che, in realtà, presentano profonde differenze che determinano conseguenze di tipo diverso.

Il rendiconto consuntivo trova la sua genesi nell'art. 1130 u.c. c.c. e, quale regola generale, nel contratto di mandato, il quale rappresenta il genere cui appartiene il rapporto peculiare tra amministratore e condomini; di natura affatto diversa dal «bilancio» che è prerogativa delle entità economiche e, quale effetto, ha quello di fare conoscere a soci e terzi la stabilità economica di una società a scopo di lucro, il rendiconto assume, invece, eminentemente funzione ricognitiva, ovvero svolge la funzione di rendere edotti i condomini di come sono stati spesi i loro denari.

Detto fatto implica diverse conseguenze, tra le quali spiccano le seguenti:

1) il rendiconto deve essere redatto sulla base del principio puro di cassa; deve, cioè, riportare fedelmente le somme percepite nel periodo annuale in cui l'amministratore ha svolto il proprio mandato, do vendo essere omesse le voci non ancora pagate; capita spesso, infatti, che gli amministratori, allo scopo di assicurarsi i fondi immediatamente, inseriscano spese già maturate ma non erogate nel consuntivo, allo scopo di assicurarsi la copertura con l'immediata richiesta attraverso i conguagli; tale condotta, errata, può avere conseguenze a sfavore dell'amministratore (al quale, magari dopo anni, possono venire richieste spese che non ha corrisposto ma risultanti tali) o ai condomini (i quali, a volte, rischiano di vedersi addebitare la stessa spesa due volte, una per competenza l'anno in cui è maturata, ed una per cassa, nel momento in cui la somma viene effettivamente erogata).

2) La mancata approvazione del rendiconto non crea complicazioni a livello gestorio ma, semmai, nei rapporti tra mandanti e mandatario; il carattere di cassa del rendiconto postula che, qualora non vengano approvate spese (in verità già erogate), non siano i creditori a rischiare di non venire soddisfatti, ma è l'amministratore che rischia di dover corrispondere ai condomini le somme già erogate ma non legittimamente impiegate, per cui la mancata approvazione del consuntivo apre un contenzioso esclusivamente tra condomini e amministratore.

3) Le necessità di cassa devono essere risolte con atti gestori in sede di predisposizione...

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