La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.P.C. nei sinistri stradali

AutoreValerio Toninelli
CaricaAvvocato, foro di Lodi
Pagine747-748
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dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
DOTTRINA
LA CONSULENZA TECNICA
PREVENTIVA EX ART. 696 BIS
C.P.C. NEI SINISTRI STRADALI
di Valerio Toninelli (*)
Come è noto, è stato introdotto, nel 2005, l’istituto della
consulenza tecnica preventiva “ai f‌ini dell’accertamento e
della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito”, in vista anche della possibile composi-
zione della lite.
Si è accesa successivamente, ed è tuttora in corso, a
livello teorico, una disputa sugli aspetti positivi e/o nega-
tivi di tale normativa, che ha avuto per protagonisti, da
un lato, i suoi fautori, che ne hanno apprezzato l’intento
di snellire e def‌lazionare il processo civile; e, dall’altro
lato, i suoi oppositori, che hanno paventato il pericolo di
uno svuotamento della funzione giurisdizionale, per la so-
stanziale marginalità, in tale procedura, della f‌igura del
giudice, aggravata dal fatto che le risultanze “sommarie”
dell’istruttoria preventiva potrebbero inf‌luenzare pesante-
mente il successivo giudizio di merito, e costituire addirit-
tura una anticipazione del giudizio.
Dal punto di vista pratico, poi, è sorta, e permane, in
giurisprudenza, diversità di vedute circa un aspetto impor-
tante della normativa in esame, e cioè se il procedimento
in esame sia ammissibile solo nel caso in cui tra le parti
non vi siano contestazioni in merito all’ “an” della pretesa,
e si controverta, quindi, esclusivamente in merito al “quan-
tum” dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o da fat-
to illecito; oppure se detto procedimento sia ammissibile
anche in presenza di contestazioni sull’ “an” della pretesa.
Nel primo senso si erano originariamente espressi
molti giudici di merito (Trib. Milano 17 aprile 2006 in
Giurisprudenza Italiana, 2007, 10, 2268; Trib. Milano 23
gennaio 2007, in Giurisprudenza Italiana, 2007, 234; Trib.
Barcellona Pozzo di Gotto 3 marzo 2009, in www.ilcaso.it).
Peraltro, la giurisprudenza di merito s’è successiva-
mente orientata in misura maggioritaria nel senso di rite-
nere estensibile l’applicazione dell’istituto anche al caso
di contestazione della responsabilità; gli argomenti porta-
ti in tal senso sono sia il fatto che l’articolo in questione
prevede, testualmente, che la verif‌ica demandata al C.T.U.
può riguardare anche l’“accertamento” dell’esistenza dei
crediti vantati dal ricorrente (cfr. Trib. Mantova 26 mar-
zo 2010, in www.ilcaso.it); sia la “ratio” della norma, che
sarebbe quella di fornire alle parti ed all’amministrazio-
ne della giustizia un importante strumento def‌lattivo del
contenzioso (cfr. Trib. Cosenza, 4 aprile 2007; Trib. Monza,
17 marzo 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 17 febbraio
2015, in www.ilcaso.it).
Valutando il procedimento dal punto di vista delle ver-
tenze, che costituiscono il punto di riferimento di questa
Rivista (le controversie che riguardano la circolazione e
i sinistri stradali) osservo che, ove si condivida l’orienta-
mento prevalente della giurisprudenza, sopra richiamato,
non v’è dubbio che il danneggiato abbia facoltà di avanzare
richiesta di consulenza tecnica preventiva, sia che abbia
per oggetto sia l’“an”, che il “quantum debeatur”.
Infatti la consulenza tecnica preventiva costituisce
uno strumento processuale, che può essere utilizzato am-
piamente nelle suindicate controversie, quale alternativa
all’ordinario giudizio di cognizione non richiedendo, a dif-
ferenza dell’accertamento tecnico preventivo, il requisito
dell’urgenza.
Tuttavia si ha motivo di ritenere che la richiesta di con-
sulenza debba presupporre quantomeno l’esistenza di un
generico “fumus boni iuris”, rispetto al diritto da far valere
nel successivo giudizio di merito.
È stato infatti ritenuto che “i presupposti di ammissi-
bilità devono essere necessariamente ancorati al fumus
boni iuris del diritto tutelando nel successivo ed eventua-
le giudizio di merito, essendo altrimenti rimesso l’istitu-
to al mero arbitrio del ricorrente” (Trib. Milano 13 aprile
2011 in Corriere del merito, 2012, 2, 2, 141; cfr. altresì Trib.
Rimini 13 luglio 2010, in www.ilcaso.it, secondo il quale
deve essere dichiarato inammissibile un ricorso che non
contenga neppure una sommaria esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto, che si intendono far valere nella even-
tuale causa di merito).
Tale incombente istruttorio appare sicuramente consi-
gliabile, in luogo del giudizio di cognizione, nel caso che la
vertenza riguardi l’entità del danno, riportato dal danneg-
giato, specie nel caso che si controverta sull’esistenza, o
meno, di un ulteriore danno risarcibile, dopo la ricezione
di una precedente offerta, ritenuta inadeguata.
Infatti, delle due l’una:
1) nel caso che le risultanze peritali siano favorevoli al
danneggiato, quest’ultimo disporrà, nel giro di pochi mesi
dalla radicazione del procedimento preventivo, di un ac-
certamento giudiziale, che presumibilmente gli consenti-
rà di recuperare in tempi brevi, anche in via stragiudiziale,
il suo credito;
2) nel caso che le risultanze peritali siano, invece, sfa-
vorevoli al danneggiato, quest’ultimo avrà la possibilità
di ritirarsi in buon ordine mediante il solo sacrif‌icio eco-
nomico del compenso liquidato dal giudice al consulente
tecnico d’uff‌icio, e delle spese del proprio legale (queste
ultime assai ridotte, in ragione della semplicità della pro-
cedura proposta).
Infatti, la prassi instauratasi è nel senso che il giudice
non emetta alcun provvedimento in merito alle spese lega-
li, sostenute dalle parti.
Ove avesse, al contrario, promosso la più complessa
ordinaria azione di cognizione, il danneggiato si dovrebbe
sobbarcare, al termine del giudizio, conclusosi in senso a

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