Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose cosa deve fare in caso di incidente stradale?

AutorePaolo Amoroso e Nicola G. Grillo
Pagine451-453

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L'autotrasporto di merci pericolose in Europa occupa una vasta area dell'attività economica comunitaria. In termini di tonnellaggio di merci trasportate, i quantitativi di merci pericolose trasportati oscillano, a seconda dei Paesi, tra il 5% ed il 20% del totale delle merci trasportate.

Tale rilevante aspetto economico si ripercuote su tutta l'attività che ruota intorno all'autotrasporto di merci pericolose, coinvolgendo uomini e mezzi che per tale duplice motivo devono essere sempre al massimo della loro efficienza.

In tal senso, un incidente stradale in cui resti coinvolto un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose può produrre gravi danni sia in termini ambientali che economici.

La variabilità delle merci ammesse al trasporto comporta una altrettanto variabile natura del rischio che dipende altresì dalle quantità in gioco e dai luoghi dei sinistri.

I danni che derivano da un incidente stradale sono sia quelli immediati, quelli cioè che riguardano i soggetti (persone e cose) coinvolti direttamente nel sinistro, ma sono anche quelli che si possono avere a distanza di tempo, in luoghi lontani da quello dell'incidente e che vedono coinvolte persone del tutto estranee all'evento accaduto (es. inquinamento di una falda acquifera destinata al rifornimento di un acquedotto cittadino).

Sulla base di tali premesse la comunità internazionale si è impegnata a ricercare tutte quelle soluzioni tese al miglioramento della sicurezza dei trasporti ed in particolare di quello di merci pericolose.

Con questo spirito sono nati i diversi accordi internazionali contenenti la normativa relativa al trasporto di merci pericolose:

A.D.R. Trasporto su strada
R.I.D. Trasporto per ferrovia
I.M.D.G. Trasporto via mare
I.C.A.O. Trasporto per via aerea
A.D.N.R. Trasporto per via navigabile interna

Alla luce, infine, del nuovo concetto di sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) introdotto in Italia con il D.L.vo n. 626/94, che ha spostato l'attenzione della sicurezza dalla macchina all'uomo ed all'impianto organizzativo dell'attività lavorativa, coinvolgendo il lavoratore attivamente nella sicurezza e non solo come soggetto passivo destinatario di tutta l'attività di prevenzione, è stata emanata la Direttiva 96/35/CE che ha sancito la nascita, nel settore dell'autotrasporto di merci pericolose, di una nuova figura: il Consulente per la sicurezza del trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

I compiti del consulente

Il D.L.vo n. 40/2000, in attuazione della citata Direttiva 96/35/CE, ha introdotto in Italia l'obbligo per tutte le Imprese che trasportano (su strada o per ferrovia) e movimentano (carico e scarico) merci pericolose, l'obbligo di nominare un «Consulente» munito di apposita certificazione comunitaria.

Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni (A.D.R.).

I compiti che il consulente deve svolgere sono i seguenti: verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose consigliare l'impresa nelle operazioni...

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