CIRCOLARE 24 gennaio 2002 - Modalita' per l'applicazione nel 2002 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e del decreto ministeriale 25 marzo 1992

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Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese.

In particolare, la circolare stabilisce le modalita' riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2002 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2001.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi monoregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle sole regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali, nonche' di quelli destinati ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale fino a quando anche per esse non avverra' il relativo trasferimento di risorse. In relazione a tale evento la presente circolare potra' subire modifiche.

Sezione I

Scopo della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

    Definizione di consorzio multiregionale.

  2. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quella in cui hanno sede le restanti imprese.

    Destinatari dei contributi.

  3. Possono accedere ai contributi i consorzi e le societa' consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita' promozionale. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a statuto speciale, i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni possono inoltrare domanda al Ministero.

  4. Il consorzio deve essere costituito da almeno otto imprese ovvero da non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989 (qualora operi nelle regioni dell'obiettivo 1: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna o in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998).

Sezione II

Presentazione delle domande.

  1. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di...

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