Consorzi Di Bonifica E Riscossione Mediante Ruolo, 'Continuavano A Riscuotere A Mezzo Ruolo

AutoreGiacinto Marchesi
Pagine245-246
245
dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
CONSORZI DI BONIFICA
E RISCOSSIONE MEDIANTE
RUOLO, “CONTINUAVANO A
RISCUOTERE A MEZZO RUOLO”
di Giacinto Marchesi
I consorzi di bonif‌ica, a tutt’oggi, continuano a riscuo-
tere a mezzo ruolo.
Ma hanno ancora il potere di farlo?
Ciò premesso, si ricorda che la riscossione median-
te ruolo è il procedimento volto al recupero di somme
di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali
somme possono essere dovute per debiti di natura tribu-
taria (ad esempio l’IVA) oppure di natura non tributaria
(per esempio una sanzione amministrativa pecuniaria).
Tale procedimento, originariamente previsto per la sola
riscossione delle imposte sul reddito ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 e successivamente esteso alla
riscossione di altre entrate, anche non tributarie, è stato
da ultimo ridisciplinato dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n.
46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell’art 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337”).
L’ambito di applicazione della riscossione mediante
ruolo è determinato dall’art. 17 di detto D.L.vo. Recita tale
norma: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua
mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo aff‌idato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e de-
gli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’art.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto”.
Anche dopo l’entrata in vigore di tale nuova disciplina,
si è ritenuto che i consorzi di bonif‌ica potessero avvalersi
della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro ap-
plicarsi né il primo né il secondo comma dell’articolo in
questione (1).
Invero, i consorzi hanno continuato a praticare la ri-
scossione tramite ruolo in base alla c.d. «clausola di con-
tinuità» contenuta nel terzo comma dell’art. 17 del D.L.vo
in questione a tenor del quale “Continua comunque ad
effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già
riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigen-
ti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E
nel 1999, alla data di entrata in vigore di detto decreto,
ai consorzi la riscossione mediante ruolo era consentita
dal disposto dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
secondo cui “I contributi dei proprietari nella spesa di
esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pub-
bliche di bonif‌ica costituiscono oneri reali sui fondi dei
contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi
stabiliti per l’imposta fondiaria, prendendo grado imme-
diatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte
provinciali e comunali.”
Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme
che regolano l’esazione delle imposte dirette” e, quindi,
mediante l’utilizzo del ruolo (2).
E f‌in qui nulla quaestio.
Senonché l’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 è
stato successivamente abrogato.
Ma procediamo con ordine.
Nello scorso decennio è stata effettuata una vasta re-
visione e abrogazione di tutte le disposizioni più risalenti
dell’ordinamento giuridico italiano.
A ciò si è provveduto mediante il meccanismo del c.d.
“taglia-leggi”, disciplinato dall’art. 14 della legge 28 no-
vembre 2005, n. 246.
In particolare, il comma 14 del predetto art. 14 ha
stabilito che “Entro ventiquattromesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 12 (3), il Governo è delegato
ad adottare, con le modalità di cui all’art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modif‌icazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative sta-
tali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modif‌icate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore...”.
E così, in attuazione del disposto del predetto comma
14 è stato emanato il D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, che
ha individuato le disposizioni precedenti al 1970 di cui
è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore;
nell’allegato n. 1 di questo decreto legislativo sono state
specif‌icamente elencate le singole disposizioni che resta-
no in vigore. In particolare, la voce n. 385, che riguarda il
Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 “Nuove norme
per la bonif‌ica integrale”, così elenca le disposizioni che
restano in vigore: “artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8; comma 1 dell’art.
9; artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64; commi 1, 2, 3 dell’art. 84; artt. 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121”.
Come è dato di vedere, nel minuziosissimo elenco non
è stato incluso l’art. 21, per cui tale disposizione è sicura-
mente stata abrogata con la decorrenza prevista dall’art.
14 , comma 14-ter, della predetta legge n. 246/2005 a norma
del quale “Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, de-
corso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma

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