Consorzi di bonifica, gli 'impianti unitari' di cui all'art. 1117 C.c., tassazione ed altri problemi

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine4-6
457
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Dottrina
CONSORZI DI BONIFICA,
GLI "IMPIANTI UNITARI"
DI CUI ALL’ART. 1117 C.C.,
TASSAZIONE ED ALTRI
PROBLEMI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. I beni comuni e gli “impianti unitari” di cui all’art. 1117
cod. civ. 2. La Cassazione si pronuncia sul rapporto tra reces-
so per gravi motivi e disdetta. 3. Rif‌lettere sul sistema consor-
zi di bonif‌ica. 4. Infrazioni al regolamento di condominio. 5.
Tassa rif‌iuti ridotta. 6. Tassazione del valore o del reddito?.
7. Via i consorzi di bonif‌ica, competenze agli enti locali.
1. I beni comuni e gli “impianti unitari” di cui all’art.
1117 cod. civ.
A norma dell’articolo 1117 del Codice civile, si presu-
mono condominiali “le opere, le installazioni, i manufatti
di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fogna-
ri, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il
condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva
e per l’accesso a qualunque altro genere di f‌lusso informa-
tivo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
f‌ino al punto di diramazione ai locali di proprietà indivi-
duale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
unitari, f‌ino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche”. In virtù,
anche, di come il legislatore della riforma ha inteso più in
generale intervenire sulla disciplina condominiale, perlo-
più recependo e codif‌icando principii e prassi consolidati, è
da ritenersi che la precisazione sul “punto di diramazione”
non vada letta come uno stravolgimento delle convinzioni
passate ma, più semplicemente, come un chiarimento su
aspetti già noti. Così – per fare un esempio con riguardo
agli impianti più comuni (ciò che non toglie, ovviamen-
te, la portata generale del principio, applicabile anche ad
impianti più tecnologicamente avanzati, così spiegandosi
pure la presenza della clausola di salvezza relativa alle
“normative di settore in materia di reti pubbliche”) – se i si-
stemi di distribuzione del gas o dell’acqua sono strutturati
in modo tale che un unico condotto verticale serva i diversi
piani diramandosi successivamente alle singole proprietà,
allora non si potrà che far riferimento alla già menzionata
distinzione tra tratti verticali e orizzontali per distingue-
re le parti comuni dalle parti di proprietà esclusiva. E ciò,
indipendentemente dal fatto che la diramazione avvenga
prima del contatore, cioè prima del “punto di utenza”. Di-
versamente, se i sistemi in questione sono strutturati in
modo tale da avere tante diramazioni quante sono le unità
immobiliari (da cui – deve presumersi – l’espressione poco
felice di impianti “unitari”, dove l’aggettivo è da leggersi nel
senso – comunque consentito dalla lingua italiana – di im-
pianti “relativi all’unità”), la presunzione di condominialità
di tali sistemi si fermerà al “punto di utenza”.
2. La Cassazione si pronuncia sul rapporto tra recesso
per gravi motivi e disdetta
Interessante pronuncia della Cassazione sul rapporto
tra recesso per gravi motivi e disdetta. Con sentenza n.
14623 del 13.6.’17, i giudici di legittimità, infatti, hanno af-
frontato il problema se un conduttore possa addurre, qua-
le grave motivo legittimante il recesso ex art. 27, comma 8,
l. n. 392/’78, un fatto verif‌icatosi anteriormente all’ultimo
rinnovo tacito del contratto. In particolare, nella circo-
stanza, i giudici sono stati chiamati ad esprimersi sulla
possibilità che un inquilino di un immobile ad uso diver-
so dall’abitativo il quale non abbia recapitato la disdetta
nei termini di legge, pur in presenza di fatti, sopravvenuti
alla stipula della locazione ed estranei alla sua sfera de-
cisionale, talmente gravi da rendere oltremodo gravoso il
persistere del rapporto, possa ciononostante, successiva-
mente alla scadenza del termine per l’invio della disdetta,
invocare ed addurre i medesimi fatti per giustif‌icare il re-
cesso per gravi motivi ai sensi del predetto art. 27. Al que-
sito la Cassazione ha risposto negativamente. Secondo la
Suprema Corte, infatti, il recesso unilaterale previsto dal
suddetto art. 27 “costituisce un rimedio speciale all’altera-
zione del sinallagma contrattuale derivante dalla soprav-
venuta inutilità o non fruibilità dell’immobile condotto in
locazione”. Pertanto – ha precisato la Corte – “i gravi mo-
tivi che lo giustif‌icano non soltanto devono essere obiettivi
e sopravvenuti, ma devono anche essersi verif‌icati in un
tempo in cui allo squilibrio delle prestazioni contrattuali
non può porsi rimedio in modo diverso che mediante il
recesso”. Da tanto deriva che, “qualora dopo l’insorgenza
dei gravi motivi, il contratto di locazione perviene alla

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