Consiglio dei Ministri delib. 10 luglio 2014

Pagine535-539
535
Arch. loc. e cond. 5/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
Consiglio dei ministri
delib. 10 luglio 2014
pres. renzi – riC. Cons. dei ministri
Edilizia e urbanistica y Disciplina urbanistica
y C.d. libretto casa y L.R. Puglia 20 maggio 2014 y
Questioni plurime di legittimità costituzionale.
. Le norme contenute negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R.
Puglia 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle
costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato)
contrastano con gli articoli 3 e 97 Cost., in ragione dei
principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionali-
tà, con l’art. 42 Cost. che tutela la proprietà privata,
con l’art. 117, comma 2, lettere l) ed m) Cost., con
riferimento alla competenza statale in materia di or-
dinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i prin-
cipi fondamentali della normativa statale in materia di
“governo del territorio” (art. 117, co. 3, con riferimento
agli artt. 11, 12, 20, 22, 23, 23 bis , 25, 26, 83 e ss. del
D.P.R. n. 380 del 2001), e devono pertanto essere impu-
gnate ai sensi dell’art. 127 Cost. (l.r. Puglia 20 maggio
2014, n. 27, art. 2; l.r. Puglia 20 maggio 2014, n. 27, art.
3; l.r. Puglia 20 maggio 2014, n. 27, art. 4; l.r. Puglia 20
maggio 2014, n. 27, art. 5; l.r. Puglia 20 maggio 2014,
n. 27, art. 6) (1)
(1) Il Governo impugna ancora una volta una legge regionale isti-
tutiva del c.d. libretto casa. La giurisprudenza costituzionale ed
amministrativa si è più volte occupata del problema, ma la classe
politica – per evidenti motivi - sembra ignorarlo.
Si premette che le f‌inalità perseguite dalla legge regio-
nale sono esplicitate nell’art. 1, ove si afferma che la Re-
gione agisce «a tutela della pubblica e privata incolumità,
persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato
conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della
sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon
governo del territorio». Questi obiettivi sono perseguiti
mediante «un sistema integrato ed informatizzato per la
conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edili-
zio esistente, con particolare attenzione agli edif‌ici stra-
tegici, ai f‌ini di protezione civile e del rischio rilevante in
relazione alle azioni sismiche» e attraverso «una politica
di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi,
mediante l‘individuazione di modalità di attuazione che
sensibilizzino anche i soggetti privati interessati».
Gli scopi cui tende la legge regionale sono dunque ricon-
ducibili alla competenza legislativa riconosciuta dall’art.
117, comma 3, Cost. alle Regioni in materia di protezione
civile e di governo del territorio, ambiti nei quali queste de-
vono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Ciò premesso, risultano censurabili le seguenti dispo-
sizioni:
1) La norma contenuta nell’articolo 2 , rubricata “Def‌ini-
zioni” fornisce , al comma 1 una propria def‌inizione di «fab-
bricato», inteso come «l’insieme di strutture portanti ed ele-
menti costruttivi e architettonici reciprocamente connessi
in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla co-
pertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo».
Il comma 2 dà inoltre la def‌inizione di «aggregato»,
termine con cui si fa riferimento a «un insieme di fabbri-
cati attigui che già interagiscono staticamente per i soli
carichi gravitazionali o che possono interagire per azioni
sismiche o dinamiche in genere».
Il comma 3 considera «fabbricati di nuova costruzione»
quelli iniziati dopo l’entrata in vigore della legge regiona-
le, mentre, con il comma 4, vengono chiamati «fabbricati
esistenti» tutti gli altri.
Inf‌ine il comma 5 precisa che «per proprietari si inten-
dono: a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario
dell’intero fabbricato ovvero i titolari di proprietà delle sin-
gole porzioni; b) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per
conto dei quali si procede alla realizzazione dell’ immobile
Le def‌inizioni di fabbricato sopra descritte, la cui for-
mulazione letterale, tra altro, consente astrattamente di
darne un’applicazione generale , contrastano con quelle di
«costruzione» e di «proprietario» racchiuse nella legisla-
zione statale e che costituiscono il presupposto per l’ap-
plicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela
d’ interessi unitari.
Le costruzioni in zone sismiche sono infatti sottopo-
ste alla disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del D.P.R. n.
380/2001, che ne subordina la realizzazione a specif‌iche
norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per
l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unif‌i-
cata Stato-Regioni-Enti locali.
La Corte costituzionale, in particolare, ha chiarito che
rientra nella competenza statale la f‌issazione delle norme
e delle procedure tecniche da applicare agli accertamenti
al f‌ine di attestare l’idoneità statica, perchè queste «esi-
gono una determinazione uniforme e valida per tutte le
zone sismiche presenti nel territorio nazionale» (sent. n.
302 del 1988).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT