Considerazioni Sulla Sentenza N. 9449/2016 Delle Sezioni Unite Della Cassazione

AutoreRenato Del Chicca
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giur CONTRASTI
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
ammontare del canone di locazione, pari ad Euro 5.500,00
mensili e di ottenere uno “sconto”, a vantaggio di entram-
be le parti. Infatti la locatrice avrebbe risparmiato non
versando quanto dovuto all’erario e la conduttrice sbor-
sando una somma minore rispetto a quella concordata”.
Al di là della violazione dell’art. 79 L. Loc., si pone allo-
ra la questione se, trattandosi di soluzione integrante un
mero escamotage per realizzare una f‌inalità di elusione
f‌iscale, debba farsi applicazione anche con riferimento
ai contratti di locazione ad uso diverso da abitazione del
richiamato principio dalle Sezioni Unite di questa Corte
affermato con riferimento ai contratti di locazione ad uso
abitativo.
Si pone in particolare la questione se in ipotesi come
nella specie di tardiva registrazione (anche) del conte-
stuale e separato “accordo” recante l’importo del canone
maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto
registrato sia conf‌igurabile, come pure da alcuni sostenuto
in dottrina e a volte affermato in giurisprudenza di merito,
un’ipotesi di sanatoria di tale nullità.
Ovvero se anche per le locazioni ad uso diverso da abi-
tazione debba come per quelle ad uso abitativo ribadir-
si che “su di un più generale piano etico/costituzionale”
non può più continuarsi ad ammettere che avanti “ad una
Corte suprema di un Paese Europeo” sia possibile invocare
“tutela giurisdizionale”, non solo deducendo “apertamente
e impunemente la propria qualità di evasore f‌iscale”, ma
addirittura apertamente sottolineando come sia proprio
questa Corte di legittimità ad affermarne la liceità.
Vertendosi in materia connotata da una diffusissima
contrattazione e caratterizzata da un’accentuata litigio-
sità, al f‌ine di evitare possibili disorientanti oscillazioni
interpretative che potrebbero conseguirne, il Collegio ri-
tiene opportuno rimettere la questione, quale di massima
di particolare importanza, al Primo Presidente per l’even-
tuale relativa assegnazione alla Sezioni Unite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 10 MAGGIO 2016, N. 9449 (*)
PRES. ROVELLI – EST. PETITTI – P.M. SALVATO (CONF.) – RIC. IANNOTTA (AVV.
CONTI) C. CURTI ED ALTRA (AVV. AMATO)
Contributi e spese condominiali y Lastrico sola-
re y Di proprietà o in uso esclusivo y Danni cagionati
all’appartamento sottostante da inf‌iltrazioni d’ac-
qua y Imputazione y Criteri.
. In tema di condominio negli edif‌ici, qualora l’uso del
lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei
danni che derivino da inf‌iltrazioni nell’appartamento
sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario
esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello),
in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.,
sia il condominio, in quanto la funzione di copertura
dell’intero edif‌icio, o di una parte di esso, propria del
lastrico (o della terrazza a livello), ancorché di proprie-
tà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministra-
tore l’adozione dei controlli necessari alla conservazio-
ne delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4 c.c.) e
all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere
di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n.
4 c.c.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigo-
rosa prova contraria, della riferibilità del danno all’uno
o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di
imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., il quale pone
le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a
carico del proprietario o usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
condominio. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1126; c.c., art.
1130; c.c., art. 1135; c.c., art. 2051)
(*) Il testo integrale della sentenza è già stato pubblicato in questa
Rivista 2016, 369. Si ripubblica la sola massima con nota di RENATO
DEL CHICCA
CONSIDERAZIONI SULLA
SENTENZA N. 9449/2016
DELLE SEZIONI UNITE
DELLA CASSAZIONE
di Renato Del Chicca
La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
9449/’16 riguarda la natura giuridica della responsabilità
per inf‌iltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di
uso o proprietà esclusiva e la conseguente ripartizione de-
gli oneri accessori. Lo stesso argomento era stato affronta-
to dalla sentenza, pure a Sezioni Unite, n. 3672/’97.
I punti fermi di questa ultima sentenza sono i seguenti:
a) “La questione di diritto, che la Suprema Corte deve
risolvere per decidere la controversia, è se la responsa-
bilità per i danni prodotti nell’appartamento sottostante
dalle inf‌iltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare
per difetto di manutenzione, si ricolleghi, piuttosto che
al disposto dell’art. 2051 c.c., direttamente alla titolarità
del diritto reale (condominio, proprietà superf‌iciaria o
uso esclusivo) e, perciò, debba considerarsi come conse-
guenza dell’inadempimento delle obbligazioni di conser-
vare le parti comuni, poste a carico dei condòmini (art.
1123 comma 1 c.c.) e del titolare della proprietà superf‌i-
ciaria o dell’uso esclusivo (art. 1126 c.c.). La specif‌icità
della normativa dettata in tema di condominio negli edi-
f‌ici, induce a preferire la seconda alternativa, a ritenere
cioè che la responsabilità si riconduca non al principio
del neminem laedere, ma che derivi dall’inadempimen-
to delle obbligazioni concernenti la conservazione delle
parti comuni”.

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