Considerazioni sul nuovo testo dell'art. 56 della L. N. 392/1978

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine643-644

Page 643

La recentissima novellazione dell'art. 56 della legge n. 392/1978, attuata dall'art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 - introdotto nella legge di conversione n. 269/2004 - impone agli studiosi e agli esperti della materia locatizia una riflessione tesa ad individuare quali aspetti della nuova disciplina siano realmente innovativi rispetto al sistema previgente; ciÚ anche al fine di prevenire i dilemmi che con ogni probabilit‡ emergeranno nel primo periodo di applicazione della norma.

Come Ë noto, la vecchia formulazione dell'art. 56 della legge sull'equo canone prevedeva il potere del giudice, all'atto di disporre il rilascio dell'immobile locato, di fissare altresÏ la data di esecuzione del provvedimento entro un termine massimo di sei (eccezionalmente di dodici) mesi; termine dunque dilatorio quanto alla possibilit‡ per il locatore di mettere in esecuzione il titolo.

Il nuovo testo della disposizione impone, nel comma 1, una dettagliata motivazione del provvedimento di differimento dell'esecuzione e soprattutto introduce, nel comma 3, una nuova regola per cui ´qualunque forma abbia il provvedimento di rilascioª, Ë attribuito alle parti il potere di proporre dinanzi al Tribunale in composizione collegiale ´l'opposizione di cui all'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431ª; la norma precisa che l'opposizione puÚ essere proposta ´in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzioneª.

» rispetto a quest'ultima previsione che occorre interrogarsi sulle conseguenze della nuova disciplina e segnatamente valutare se l'opposizione possa essere proposta anche nei confronti di provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della norma ed allora con quali modalit‡ temporali.

Per cercare di dare compiuta risposta al quesito, occorre innanzi tutto considerare il carattere del rimedio previsto dalla legge.

L'espresso rinvio che la nuova disposizione opera all'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, consente di fare riferimento all'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in merito alla natura ed al significato di tale norma.

Per vero, Ë da ritenere che il rimedio in esame Ë una sorta di mezzo di gravame a cognizione limitata, giacché non permette di rimettere in discussione il merito del provvedimento di rilascio, ma soltanto di riesaminare appunto il termine per la sua esecuzione; soprattutto Ë da escludere che alla "opposizione" possa essere attribuita la qualificazione di...

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