PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002 - Definizione delle modalita' di trasmissione per via telematica e di conservazione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

  1. Soggetti obbligati.

    1.1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.

    1.2. Per ciascuna fornitura, i soggetti di cui al punto 1.1 devono indicare

    1. i propri dati identificativi (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); b) i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore; d) il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; e) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura; f) la data della fornitura.

    1.3. I dati di cui ai punto 1.2 devono essere trasmessi in conformita' a quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

    1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare entro il quale sono state effettuate le forniture, salvo quanto previsto dal punto 6.

  2. Modalita' di trasmissione

    2.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 provvedono alle comunicazioni dei dati

    1. direttamente, tramite il servizio telematico entratel o il servizio internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

    2.2. Nel caso di cui al punto 2.1, lettera b), gli intermediari sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati di cui al punto 1.2.

  3. Adempimenti dei soggetti obbligati

    3.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1, se non gia' autorizzati, devono richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico...

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