DECRETO 5 giugno 1998 - Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare i commi 56-61 dell'art. 1; Vista la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997; Visto il decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge del 28 maggio 1997, n. 140; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996; Considerato di dover individuare le attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; Decreta

Art. 1.

Non sono consentite, in via generale, ai dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, attivita' tecnicoprofessionali ricadenti su aree e beni vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n.

1497/1939, n. 431/1985, decreto del Presidente della Repubblica n.

1409/1963, che siano esplicate nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza.

Art. 2.

Non sono consentite le attivita' che interferiscono con i compiti istituzionali, di seguito indicate

1) elaborare e/o realizzare progetti di restauro e attivita' di conservazione su beni di interesse ambientale, archeologico, architettonico, artistico e storico, nell'ambito di competenza dell'ufficio di appartenenza; 2) esercitare comunque e dovunque il commercio di beni soggetti a leggi e strumenti di tutela nazionali e internazionali; 3) effettuare lavori di ordinamento, censimento, catalogazione presso biblioteche di enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione...

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