LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 2010, n. 21 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 26 ottobre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Questa legge si applica esclusivamente all'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose abbattutesi nel mese di agosto 2010 sui territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente della Provincia che dichiara lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).

  1. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge, si applicano le sezioni II e III del capo IV nonche' l'art. 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile.

    Art. 2

    Rideterminazione delle misure massime delle agevolazioni a favore delle attivita' agricole previste dall'art. 26 della legge provinciale sulla protezione civile.

  2. Le misure massime dei contributi previste dall'art. 26, comma 2, della legge provinciale sulla protezione civile sono elevate al 100 per cento.

    Art. 3

    Rideterminazione delle misure massime delle agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche nonche' per i lavoratori autonomi previste dall'art. 27 della legge provinciale sulla protezione civile.

  3. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall'art. 27, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla protezione civile e' elevata dal 75 per cento al 100 per cento.

    L'ammontare del contributo non puo' essere superiore a 500.000 euro.

  4. La misura massima del contributo stabilita dall'art. 27, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulla protezione civile per la sospensione dell'attivita' produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamita' pubblica e' rideterminata nel 75 per cento dei minori ricavi conseguiti nel periodo dell'anno 2010 corrispondente al periodo di sospensione dell'attivita' o di riduzione del volume degli affari, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo e' concesso quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

    1. sospensione dell'attivita' eccedente i cinque giorni lavorativi;

    2. riduzione dei ricavi eccedente il 2 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi dei tre anni antecedenti la calamita'.

  5. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall'art. 27, comma 1 bis, della...

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