Nota Confedilizia su Imu e aree fabbricabili

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PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 1/2013
Nota Confedilizia su Imu e aree fabbricabili
L’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la potestà regolamentare generale delle
Province e dei Comuni, stabilendo che tali enti “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tribu-
tarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e def‌inizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplif‌icazione degli adempimenti dei contribuenti.
L’articolo 59 dello stesso provvedimento disciplina, in particolare, la potestà regolamentare in materia di Ici. Tale
articolo stabilisce, fra l’altro, alla lettera g) del comma 1, che – con regolamento adottato a norma del citato art. 52 – i
Comuni possono “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fab-
bricabili, al f‌ine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base
di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l’insorgenza di contenzioso”. E la f‌issazione, da parte dei Comuni, dei valori delle aree fabbricabili – secondo
la circolare 31 dicembre 1998, n. 296/E, del Ministero delle f‌inanze – “non può avere altro effetto che quello di una
autolimitazione del potere di accertamento lei nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree
fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento
comunale”.
Circa l’applicabilità anche all’Imu delle disposizioni di cui al citato articolo 59, deve rilevarsi che l’art. 14, comma
6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) originariamente disponeva che “è confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento” (tra cui l’Imu) mentre in seguito al D.L. 2 marzo
2012, n. 16, come convertito, il riferimento all’articolo 59 è stato eliminato.
Se tale eliminazione potrebbe farsi discendere l’inapplicabilità all’Imu dell’art. 59 – la cui applicabilità alla nuova
imposta era stata indirettamente confermata (come rileva Luigi Lovecchio sul Corriere tributario n. 21/2012) dalle pun-
tuali abrogazioni di talune delle lettere di cui l’articolo si componeva, effettuata con l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come
convertito – deve tuttavia segnalarsi quanto osservato dal Ministero delle f‌inanze nella citata circolare n. 296/E, secondo
il quale “l’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 52, comma 1, e dell’articolo 59 del decretolegislativo n.
446/1997, si ritiene che non possa condurre ad un restringimento del potere regolamentare in materia di ICI, rispetto al
potere regolamentare di carattere generale. Ed invero, le disposizioni di cui all’articolo 59 vanno intese come f‌inalizzate
ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l’attenzione del Comune nelle sue scelte in
sede di esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare,
entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare di cui al primo comma dell’articolo 52”.
Può quindi ritenersi che, rientrando la potestà prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), nell’ambito della generale
potestà regolamentare dei Comuni, essa sia esercitabile anche con riferimento all’Imu.
Fonte: Confedilizia-Uff‌icio studi

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