Testo del decreto-legge 1Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni??.

Avvertenze:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione.

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

  1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

  2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidita' superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

  4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

    Riferimenti normativi.

    - Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.

    431, recante: Disciplina delle locazioni e del rilascio

    degli immobili adibiti ad uso abitativo, pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, S.O. e' il

    seguente:

    Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero

    dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il

    sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui

    dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai

    sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge

    5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i

    conduttori devono dichiarare sotto la propria

    responsabilita' che il contratto di locazione e' stato

    registrato.

    3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono

    utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i

    requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al

    comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei

    canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,

    di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le

    disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le

    iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la

    costituzione di agenzie o istituti per la locazione o

    attraverso attivita' di promozione in convenzione con

    cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la

    mobilita' nel settore della locazione attraverso il

    reperimento di alloggi da concedere in locazione per

    periodi determinati. I comuni possono, con delibera della

    propria giunta, prevedere che i contributi integrativi

    destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',

    erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'

    medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'

    edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che

    attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta

    anche dal locatore

    4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta

    giorni dalla data di entrata in vigore della presente

    legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

    rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

    Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i

    requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi

    integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la

    determinazione dell'entita' dei contributi stessi in

    relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito

    medesimo del canone di locazione.

    5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono

    ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e

    le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere

    dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro

    delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

    ...

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