DECRETO 7 febbraio 2007 - Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali;

Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione dei corsi, nonche' di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

Decreta:

Art. 1.

Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

  1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

    Art. 2.

    Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole

  2. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

    1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

    4. esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

    d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

    d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

  3. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per l'aggiornamento del nulla osta.

  4. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

  5. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

    Art. 3.

    Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

  6. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

    1. associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

    2. associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    3. federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

  7. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

  8. L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione puo' essere rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma.

  9. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2.

  10. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

    1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

    4. esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

    d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

    d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto.

  11. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.

  12. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

    Art. 4.

    Locali ed attrezzature

  13. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresi' dimostrare di avere la disponibilita':

    1. di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

    2. di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

  14. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:

    1. una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

    2. un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;

    3. cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

    4. cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

    5. pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

    6. una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;

    7. un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di...

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