Condominio e privacy

AutoreDaniela Barigazzi
Pagine7-24

    Relazione introduttiva svolta al XVIII Convegno legali Confedilizia, tenutosi a Piacenza il 13 settembre 2008.


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@1. Nozioni generali

Il tema della tutela della riservatezza ha avuto la maggior attenzione nei Paesi della Common Law dove ha avuto origine.

In Europa il primo riferimento si trova nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo emanata nel 1950 nella quale, all'art. 8, è stato riconosciuto tra i diritti fondamentali dell'uomo quello al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Successivamente con l'emanazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, avvenuta nel 2000, sono stati riconosciuti tutti i diritti sopracitati e addirittura ne è stato ampliato il contenuto. Infatti agli articoli 7 e 8 sotto la rubrica «Protezione dei dati di carattere personale» si legge: «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'attività indipendente».

La privacy, nata come strumento passivo di difesa dalle intrusioni altrui, nell'ambito dell'odierna società dell'informazione - nella quale è impossibile transitare senza lasciare tracce - si è trasformata nel potere di controllo e di conoscenza della circolazione dei propri dati personali.

Il diritto alla protezione dei propri dati non è dunque più un diritto elitario quale contraltare della notorietà ma si è sviluppato e «costituzionalizzato» quale diritto nuovo del cittadino 1.

Attualmente, infatti, attraverso l'utilizzo delle nuove tecniche elettroniche di raccolta ed elaborazione di notizie personali sono cresciute a dismisura le possibilità di reperire, accumulare e trattare senza limiti di tempo e di spazio informazioni personali che, ulteriormente organizzate e combinate, addirittura consentono di creare fogli personali riguardanti per esempio gusti, preferenze, abitudini e comportamenti.

In un simile contesto era inevitabile che si creasse anche l'esigenza di porre un limite alle interferenze nella vita privata di ciascuno affinché non diventassero troppo invadenti.

Potrebbe essere questo il punto di partenza per meglio comprendere lo spirito delle norme in materia di riservatezza dei dati.

@2. La normativa

L'importanza rivestita del tema della tutela della riservatezza dei dati personali ha portato nel tempo alla stesura di diverse direttive europee e, di conseguenza, a leggi nazionali di loro recepimento.

L'art. 50 della Costituzione Europea approvata il 18 giugno 2004 riproduce pedissequamente l'art. 50 della Bozza di Convenzione Europea approvata nel luglio 2003 e così recita: «1) Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2) La legge europea stabilisce che le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle Istituzioni, degli Organi e delle Agenzie dell'Unione e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrino nel campo di applicazione del diritto dell'Unione e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

Il nostro ordinamento giuridico aveva emanato dapprima la legge 675/1996 che a causa del succedersi degli anni di numerose leggi modificative aveva perso chiarezza.

La citata legge conteneva già la delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico; tale delega è stata confermata dall'art. 1 della successiva legge 127/2001 ed in sua attuazione il 30 giugno 2003 è stato emanato il D.L.vo n. 196 autodefinitosi «Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito denominato anche Testo Unico) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2003 n. 174; è entrato in vigore il 1º gennaio 2004 ad eccezione degli artt. 156 (Ruolo organico e personale), art. 176 commi 3, 4, 5, 6 (Soggetti pubblici) e art. 182 (Ufficio del garante) che invece sono entrati in vigore il 28 luglio 2003 ossia il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali esordisce - all'art. 1 - con un'affermazione di principio di amplissima portata: «Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano».

In riferimento all'ambito soggettivo di operatività delle norme di tutela dei dati personali non esiste, quindi, alcuna distinzione tra cittadini, stranieri o apolidi, persone fisiche o persone giuridiche, enti o associazioni non riconosciute ovvero dotati di personalità giuridica. Il legislatore peraltro non si limita a imporre che il trattamento dei dati personaliPage 8 si svolga «nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché delle dignità dell'interessato» ma si preoccupa, all'art. 2, anche di garantire l'effettività di tali diritti e di tali libertà attraverso la semplificazione, l'armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Si tratta di principi generali di fondamentale importanza perché costituiscono la «guida interpretativa» delle disposizioni del Testo Unico in esame.

Allo stesso codice sono stati allegati codici di deontologia (All. 1, 2, 3, 4 e 5) nonché il Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza e per Trattamenti non occasionali; la loro elencazione è la seguente:

Allegato A 1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
Allegato A 2. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici
Allegato A 3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan
Allegato A 4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici
Allegato A 5, Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia.

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali 2.

In materia condominiale esistono specifici riferimenti sia regolamentari sia normativi: la Newsletter del 5-11 giugno 2000 circa l'individuazione dei dati da raccogliere e da utilizzare; vi si sottolinea che le norme sulla privacy non pongono ostacoli all'applicazione di quelle del codice civile ma che debbono essere raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà. Secondo il garante, infatti, i condomini devono considerarsi come contitolari di un medesimo trattamento e di conseguenza hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e il funzionamento del condominio. Vengono inoltre forniti chiarimenti sulla modalità di raccolta dati: l'amministratore, per accertare il diritto dei condomini alla partecipazione all'assemblea, del loro diritto al voto o per calcolare le quote di proprietà ai fini della ripartizione delle spese, può acquisire queste informazioni anche attraverso la preventiva esibizione da parte dei condomini di una copia dell'atto notarile di proprietà. Dovrà tuttavia rispettare il principio della pertinenza e della non eccedenza conservando solo i dati strettamente necessari alla convocazione e funzionamento dell'assemblea mentre non dovranno essere prese in considerazione altre informazioni quali, per esempio il prezzo pagato.

A questi dati possono accedere i condomini ma non persone estranee.

In tema di videosorveglianza in data 29 novembre 2000 è stato emanato dal Garante il «Decalogo» delle regole per non violare la privacy allorché venga installato un sistema di videosorveglianza aggiornato dal Provvedimento generale (sulla videosorveglianza) del 29 aprile 2004: vi si prescrivono le misure necessarie ed opportune per renderla conforme alla legge e vi si individuano i casi in cui può essere adottata da privati 3.

Per il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'amministrazione condominiale è stato emanato il provvedimento del 18 maggio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2006 n. 152) in attuazione dell'art. 154 comma 1 del Codice sulla privacy con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto a tutti i titolari del trattamento dei dati nell'ambito condominiale articolate misure.

Nel luglio 2006 è stato presentato alla stampa il «Vademecum del Palazzo» contenente le prescrizioni per l'attuazione pratica del Provvedimento stesso. Quest'ultimo è stato emanato a seguito di una consultazione pubblica indetta dal Garante che ha raccolto le osservazioni pervenute dai singoli cittadini sulle quotidiane problematiche della vita condominiale. Il relatore di tale...

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