Condominio e fallimento

AutoreLuca Damian
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    Intervento svolto al XVI Convegno Coordinamento legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza il 9 settembre 2006.

Le modifiche apportate dalla L. 80/2005 alla struttura della legge fallimentare, presentano per il condominio, non poche novità di rilievo, specie e soprattutto in relazione al caso di fallimento di un condomino proprietario di bene comune vista la modifica dell'art. 24 L. fall. e dell'art. 181 disp. att. c.p.c.

Facciamo un breve e magari noioso punto della situazione relativa alle modifiche della L. fallimentare.

La nuova struttura della legge fallimentare tende a favorire l'aumento dei compiti e delle funzioni del curatore in un'ottica che vuole affermare la rapidità (spesso mai avuta nei procedimenti precedenti) forse anche a costo di riduzione dei margini di garanzia per il soggetto passivo e per i creditori.

Partendo dal presupposto che si conosca in generale la struttura del fallimento tentiamo di addentrarci nello schema classico delle possibilità del condominio in presenza di un condomino fallito.

Il fallimento di un condomino, quasi certamente, si accompagna ad una situazione di morosità del condomino-fallito.

In questi casi il primo problema da affrontare è la definizione del soggetto legittimato alla proposizione della domanda di ammissione al passivo anche alla luce del nuovo disposto dell'art. 93 della legge fallimentare.

Partiamo da un dato certo. La legittimazione attiva alla sottoscrizione della domanda di insinuazione al passivo, che ai sensi del comma I deve avvenire entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, è del legale rappresentante del Condominio ovvero l'amministratore (in tal senso Trib. Milano 2 marzo 2006; Corte di appello di Palermo 14 aprile 1956).

La giurisprudenza, relativamente dubbiosa sulla necessità che l'insinuazione nel fallimento potesse essere domandata direttamente dall'interessato senza il ministero del procuratore in vigenza della vecchia normativa (Cass. 30 gennaio 1979 n. 661) ha oggi, con la nuova formulazione dell'art. 93 certezza assoluta su tale possibilità.

L'art. 93 espressamente stabilisce nel secondo comma che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Cosa deve contenere la domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta dall'amministratore?

La nuova legge prevede che la domanda contenga:

1) l'indicazione della procedura e le generalità del creditore; nel caso di specie trattandosi di un condominio l'indicazione del codice fiscale dello stesso condominio, le indicazioni del suo rappresentante legale-amministratore e i dati fiscali di quest'ultimo.

2) La determinazione della somma che si richiede ed, in particolare, il distinguo tra spese straordinarie e ordinarie che come vedremo hanno un diverso regime ed ordine di importanza in ordine alla distribuzione delle somme.

3) La succinta esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione. Trattandosi di condominio (e quindi in mancanza di prove certe tipiche dell'imprenditore quali fatture e copia autentica delle scritture contabili) per analogia al disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. la domanda dovrà contenere copie autentiche della delibera di conferma o nomina dell'amministratore per evitare contestazione di carenza di legittimazione, copia del bilancio consuntivo e preventivo, copia del...

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