Condominio di edifici e decoro architettonico

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine433-435

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini anche relativamente al Page 434 contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà ed, a maggior ragione, su tali parti, ove l'esercizio del diritto si rifletta su strutture comuni, e sulle parti comuni dell'edificio.

È, pertanto, legittimo che le norme del regolamento di condominio - ove di natura contrattuale - possano derogare od integrare la disciplina legale e, in particolare, possano dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto d'immutazione sino alla conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali risultanti nel momento della sua costruzione od esistenti in quello della manifestazione della volontà negoziale.

La decisione è da condividere. Sul piano più generale va osservato che il codice civile, nel riferirsi quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma 3) all'aspetto architettonico dell'edificio e quanto alle innovazioni (art. 1120, comma 2) al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale inserita nello stile architettonico dell'edificio, sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta correlazione con la visibilità dell'opera e con l'esistenza di un danno economico valutabile, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, senza comportare l'obbligo di un'espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza della gravità di quest'ultimo (Cass. 27 aprile 1989 n. 1947, in Giust. civ. 1989, 2632, con nota di M. DE TILLA).

Va, altresì, rilevato che alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, comma 1, c.c., le quali tecnicamente si contrassegnano perché non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente all'art. 1120, comma 2, c.c., in tema di innovazioni (Cass. 29 marzo 1994 n. 2084, i Riv. giur. edil. 1994, I, 696).

Nel caso di innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1120 c.c. l'offesa al...

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