DECRETO 11 novembre 2005 - Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 2005 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna

riceventi del servizio di radiodiffusione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art.

4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 10; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»; Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.

176, art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilita' elettromagnetica; Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083; Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83; Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4; Considerata la necessita' di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta' di scelta da parte...

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