DECRETO 31 marzo 2006 - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole

Visto il regolamento (CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2006;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 17 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo agricoltore

  1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.

  2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile.

    Art. 2.

    Agricoltori con superfici sottoposte a programmi

    di ristrutturazione e/o sviluppo

  3. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

    1. deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;

    2. deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

    3. deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento.

  4. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

    1. abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

    2. determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

  5. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:

    1. agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;

    2. agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c).

  6. Non e' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, da coloro che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

    Art. 3.

    Allineamento alle medie regionali

    Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004 l'agricoltore, che gia' detiene dei titoli e che, per il 2006, ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:

    1. deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del...

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