DECRETO 23 marzo 2010 - Condizioni tecniche per l''accesso da parte degli operatori agricoli per l''anno 2010 alla riserva nazionale di sostegno all''agricoltura di cui all''articolo 3 del decreto 24 marzo 2005. (10A03998)

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 2005, che disciplina le modalita' di definizione delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 18 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1

Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

  1. L'accesso alla riserva nazionale e' consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:

    agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;

    agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;

    agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;

    agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;

    agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

    Art. 2

    Agricoltori che iniziano l'attivita' agricola

  2. Per agricoltori che iniziano l'attivita' agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione.

    Art. 3

    Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

  3. Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento sono tenuti a produrre copia del programma di ristrutturazione e/o...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT