DECRETO 23 marzo 2010 - Condizioni tecniche per l''accesso da parte degli operatori agricoli per l''anno 2010 alla riserva nazionale di sostegno all''agricoltura di cui all''articolo 3 del decreto 24 marzo 2005. (10A03998)
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 2005, che disciplina le modalita' di definizione delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 18 marzo 2010;
Decreta:
Art. 1
Fattispecie di accesso alla riserva nazionale
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L'accesso alla riserva nazionale e' consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:
agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;
agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.
Art. 2
Agricoltori che iniziano l'attivita' agricola
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Per agricoltori che iniziano l'attivita' agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione.
Art. 3
Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.
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Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento sono tenuti a produrre copia del programma di ristrutturazione e/o...
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