DECRETO 8 febbraio 2005 - Attuazione dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 15, comma 7; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera a); Ritenuto necessario, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavori, ed in particolare esperimenti su animali vertebrati, di disciplinare le modalita' che stabiliscono, in caso di mancato accordo tra le parti, le procedure per la messa in comune delle informazioni; Ritenuta l'opportunita' di garantire una intermediazione da parte del Ministero della salute e delle attivita' produttive per quanto concerne la messa in comune di tutte le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per

    1. notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati all'unita' di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, o all'autorita' competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera b); b) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto a), che puo' essere

    1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato; 2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunita' che,allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, e' designata dal fabbricante come suo unico rappresentante; c) richiedente: colui che intende presentare una nuova notifica per un principio attivo e dimostri che esso e' simile ad una sostanza gia' notificata anche in termini di impurezze in esso contenute; d) informazioni: i dati di cui e' richiesta la messa in comune.

    Art. 2.

  2. In caso di mancato accordo tra il primo notificante ed i successivi notificanti sulla messa in comune delle informazioni di cui...

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