Condanne per reati depenalizzati ed ulteriore condizionale in cassazione

AutoreLuigi Favino
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La sentenza in rassegna, acuta ed interessante, si è adeguata non poco a quella parte di giurisprudenza che in tema di annullamento senza rinvio da parte della Corte regolatrice ritiene che si possa applicare la sospensione condizionale ex art. 620 lett. l) c.p.p., tutte le volte che il rinvio al giudice di merito possa essere superfluo.

Per la verità, dai casi di omessa menzione nel dispositivo della sospensione, in contrasto con la parte motiva della sentenza (v. per tutti Cass., sez. III, 29 gennaio 1997, n. 634, ric. Fondacaro) si è passati con la sentenza che si annota ad una interpretazione più completa ed esaustiva dell'art. 620 lett. l) c.p.p., che in definitiva sembra rimuovere paletti di pretesa indagine di merito. La materia, tuttavia, si prestava, perché il giudice di merito aveva già lo screening giuridico per ritenere applicabile il beneficio dell'art. 164 c.p. aldilà della cancellazione dal certificato penale, delle condanne per reati depenalizzati. Cancellazione che non è soggetta ad alcuna valutazione, preclusione o interpretazione restrittiva di carattere soggettivo, ma che per il solo fatto che è applicabile deve considerarsi ipso facto applicata dal casellario e non demandata all'iniziativa dell'interessato, per lo stesso motivo dell'inutilità e della superfluità che sono alla base delle ragioni dell'esistenza dell'istituto dell'annullamento senza rinvio.

Unico ostacolo poteva essere nella specie il problema della valutazione soggettiva in ordine al merito della concessione, ma il giudice aveva sic et simpliciter escluso in via pregiudiziale l'applicazione del beneficio, per i motivi della presenza impeditiva delle sentenze di condanna per reati depenalizzati e non per altro.

Ciò per la Suprema Corte ha costituito l'input per ritenere superfluo il giudizio di rinvio, tanto più che non erano stati superati i limiti di pena stabiliti nell'art. 163 c.p. per effetto della nuova concessione; per cui l'implicito riconoscimento di un giudizio favorevole, ha escluso automaticamente l'espletamento di uno specifico procedimento valutativo di merito, essendo a priori escluso un giudizio prognostico negativo sulla personalità...

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