Condanna Alla Comunicazione Dei Dati Dei Condòmini Morosi E Legittimazione Passiva Dell'Amministratore

AutoreAntonio Scarpa
Pagine327-328
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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
Ciò posto, deve osservarsi che la domanda è stata propo-
sta nei confronti di Y, sebbene in quanto amministratore del
condominio (omissis), e non nei confronti di quest’ultimo.
Rilevano in tale senso i punti 7, 10 e 12 del ricorso lad-
dove sono indicate e censurate condotte dello Y e dove si
fa riferimento ad un’azione legale nei suoi confronti.
D’altra parte nel caso in esame viene in rilievo un obbligo,
quello di comunicare ai creditori del condominio i nominati-
vi dei condomini morosi, che la legge (art. 63, comma 1, ul-
tima parte, disp. att. c.c.) pone a carico dell’amministratore
e della cui inosservanza solo quest’ultimo deve rispondere.
In proposito deve osservarsi che l’amministratore è il
rappresentante del condominio e che gli effetti dell’atti-
vità che pone in essere nello svolgimento del suo incarico
sono imputabili direttamente al condominio.
Con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei
condomini morosi l’amministratore è però destinatario di
un comando f‌issato dalla legge a tutela dei creditori del
condominio.
Questi per rispettare la previsione di cui al secondo
comma dell’art. 63 disp. att. c.c. - che gli consente di agire nei
confronti dei condomini in regola con i pagamenti degli one-
ri condominiali solo dopo avere escusso gli altri condomini
- hanno necessità di conoscere i nomi dei condomini morosi.
D’altra parte se il credito non è contestato dal condo-
minio ed al contempo si è in presenza della morosità di
alcuni condomini (presupposti che condizionano l’opera-
tività dell’obbligo di comunicazione dell’amministratore),
non ricorre un interesse del condominio a non trasmettere
i nominativi dei condomini morosi.
Al contrario l’interesse del condominio, che deve iden-
tif‌icarsi con quello dei condomini virtuosi e non con quello
dei condomini morosi, coincide con quello dei creditori.
Consegue che l’inerzia dell’amministratore, laddove
il condominio non contesti il credito e questo sia solo
parzialmente insoddisfatto, deve essere imputata solo a
quest’ultimo a carico del quale va impartito l’ordine e van-
no poste le spese del giudizio.
Deriva dai rilievi che precedono che va dichiarato il di-
fetto di legittimazione passiva del condominio (omissis) e
la contumacia di Y.
Quanto al merito della domanda va dichiarata la ces-
sazione della materia del contendere tenuto conto che la
ricorrente ha ottenuto il pagamento del credito.
In applicazione del principio della soccombenza virtua-
le Y va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
La ricorrente ha dimostrato di avere richiesto allo Y la
trasmissione dei nomi dei condomini morosi ed ha in tal
modo fatto scattare l’obbligo informativo previsto dall’art.
art. 63, comma 1, ultima parte, disp. att. c.c.
Il resistente da parte sua non ha dimostrato di avere
adempiuto all’obbligo posto a suo carico.
Da tale punto di vista va solo aggiunto che il resisten-
te anche in presenza della morosità di tutti i condomini
avrebbe dovuto comunque riscontrare la richiesta della
ricorrente.
Questa aveva infatti il diritto di sapere se vi erano dei
condomini morosi ovvero se tutti erano morosi così da
poter decidere le azioni da intraprendere per ottenere la
soddisfazione del proprio credito.
Consegue che pur ipotizzando che tutti i condomini
erano morosi il resistente era comunque tenuto a rispon-
dere alla ricorrente segnalandole che nessun condomino
aveva versato la propria quota del debito condominiale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale
cosicchè vanno poste a carico del resistente (Omissis)
CONDANNA ALLA
COMUNICAZIONE DEI DATI
DEI CONDÒMINI MOROSI
E LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL’AMMINISTRATORE
di Antonio Scarpa
Il Tribunale di Napoli, con due ordinanze di analogo
contenuto pronunciate a distanza di pochi mesi, rese all’e-
sito di procedimenti sommari di cognizione, ha affermato
che l’obbligo di comunicare ai creditori del condominio i
nominativi dei condomini morosi, di cui all’art. 63, comma
1, ultima parte, disp. att. c.c., è posto dalla legge a carico
dell’amministratore, sicché solo quest’ultimo deve rispon-
dere dell’eventuale inosservanza, trattandosi di comando
stabilito a tutela dei medesimi creditori, laddove l’interes-
se del condominio si identif‌ica con quello dei “condomini
virtuosi”, e non con quello dei condomini morosi. Il con-
dominio, ad avviso del Tribunale di Napoli, è perciò privo
della legittimazione passiva rispetto alla pretesa del terzo
creditore di conseguire i dati dei condomini inadempienti.
I provvedimenti in esame affrontano, dunque, una
questione che risulta essere molto diffusa nella pratica
giudiziaria dopo l’entrata in vigore della Riforma del con-
dominio del 2012: chi è “tenuto a comunicare ai creditori
non ancora soddisfatti … i dati dei condomini morosi”?
L’amministratore o il condominio?
La soluzione interpretativa raggiunta dal Tribunale di
Napoli è da condividere.
Il testo dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. è inequivoco
nel senso che è l’amministratore “tenuto a comunicare ai
creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati
dei condomini morosi”, e ciò per un dovere impostogli
dalla legge che è del tutto esulante dagli obblighi interni
al rapporto di mandato corrente tra amministratore e con-
domini, tant’è che egli è chiamato a fornire al terzo, estra-

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