CONCORSO (scad. 12 aprile 2012) - Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca - XXVII ciclo
IL RETTORE Vista la legge n. 442 del 12 marzo 1968 'Istituzione di una Universita' Statale in Calabria', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento, recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate:
Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato per l'anno accademico 2011/2012 secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati;
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni in materia di Assegni di Ricerca;
Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 'Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca';
Art. 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 224/1999, il quale recita 'il numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere inferiore a tre';
Art. 5 del decreto ministeriale n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita';
legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con Decreto del Ministro;
Art. 4, Comma 5, della legge n. 210/1998, il quale alla lettera
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prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa';
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali';
Visto il decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 'Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999';
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale n.
1707 del 16 giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l'Obiettivo Operativo M.2 'Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale' dell'Asse IV 'Capitale Umano';
Visto il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione 2011/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.227 del 20 maggio 2011 e, nello specifico, l'Intervento D.5 'Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori';
Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5 'Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori', approvate con D.D.R. n. 14401del 18 novembre 2011;
Vista la Convenzione rep. n. 1897, stipulata il 21 novembre 2011, tra il Dipartimento 11 'Cultura, Istruzione, Universita', Ricerca,
Alta Formazione, Beni Culturali' della Regione Calabria e l'Universita' della Calabria per il suddetto Intervento D.5, il cui schema e' stato approvato con lo stesso D.D.R. n. 14401 del 18 novembre 2011;
Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Universita' della Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia) - Ecuador - in data 3 marzo 2009;
Visto il Programa de Becas del Senescyt 'Convocatoria abierta 2011' che mette a disposizione il finanziamento per la copertura di borse destinate a programmi di Dottorato di Ricerca verso altri Paesi;
Visto che dal suddetto Programma de Becas del Senescyt risulta che l'Universita' della Calabria e' tra le possibili Universita' destinatarie del finanziamento messo a disposizione dal Governo dell'Ecuador;
Vista la Lettera di intenti prot. n. 110029478 del 17 novembre 2011, con la quale il Senescyt si impegna a finanziare e ad erogare direttamente l'intero importo di n. 6 borse di Dottorato, quale apposite sovvenzioni, ai dottorandi di nazionalita' ecuadoriana risultati idonei nell'ambito della suddetta convocatoria a condizione che intendano conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, previo superamento della selezione prevista per i posti messi a concorso con il presente bando;
Considerato che l'importo delle suddette apposite sovvenzioni, come risulta dalla sopra citata convocatoria, non risulta inferiore all'importo delle borse di Dottorato erogate dall'Universita' della Calabria;
Vista la stessa Lettera di intenti con la quale si stabilisce che il pagamento della borsa di Dottorato per i laureati di nazionalita' ecuadoriana rimane sotto l'esclusiva competenza e responsabilita' del Senescyt che provvedera' a regolare direttamente i rapporti con i dottorandi, assegnatari delle suddette sovvenzioni, per l'intera durata del XXVII ciclo di Dottorato;
Vista la disponibilita' del Direttore della Scuola 'Archimede' in Scienze comunicazione e tecnologie, a sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti dall'Ecuador e risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando, a tal fine, complessivamente due posti con borsa;
Considerato che le borse aggiuntive Senescyt saranno assegnate in presenza dei prerequisiti e delle specifiche contenute nell'allegato A dei Corsi di Dottorato coinvolti;
Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 30 maggio 2011;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi e Scuole di Dottorato, avanzate dal Co.Co.P. nell'adunanza del 29 giugno 2011;
Vista la nota prot. n. 25023/2011 del 7 ottobre 2011, con la quale il Presidente del Co.Co.P. ha provveduto alla ridistribuzione delle borse FSE per Poli di Innovazione Regionali;
Vista la seduta del Senato Accademico del 15 luglio 2011, nella quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo;
Visto il Decreto Rettorale n. 2626 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2011, con il quale e' stato istituito il XXVII ciclo e sono stati indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e il relativo Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo - A.A.
2010/2011 che riporta le specifiche modalita' operative per la partecipazione al bando di cui trattasi per ciascun corso/scuola di dottorato;
Visto l'Allegato 2 delle Linee Guida sopra citate, che prevede per l'Universita' della Calabria che n. 21 borse FSE ricadano negli ambiti/settori strategici dei Poli di Innovazione della Regione Calabria e n. 5 borse FSE in altri ambiti disciplinari;
Considerato che per le Scuole/Corsi di dottorato seguenti:
Scuola 'Archimede' in Scienze, Tecnologie e Comunicazione Indirizzo: Scienze e tecnologie dei sistemi complessi;
Impresa Stato e Mercato - Area Pubblicistica;
non sono stati attribuiti posti con e/o senza borsa di studio in fase di espletamento delle rispettive prove;
Vista la delibera del Collegio docenti del corso in 'Impresa, stato e mercato', seduta del 31 gennaio 2012, con la quale si chiede di bandire un posto con borsa FSE (Ambito prioritario: Altro) e un posto senza borsa;
Vista la richiesta del Direttore della Scuola Archimede in Scienze, Comunicazione e Tecnologie, del 28 febbraio...
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