CONCORSO (scad. 5 agosto 2018) - Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre lingua arabo per le esigenze del Dipartimento di lingue letterature e culture straniere (codice identificativo concorso: DLING1CEL-ARABO2018). (18E06541)
IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., e segnatamente l'art. 20, commi 1 e 2, comma 2-bis introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge n. 114/2014) in base al quale la persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dalla procedura concorsuale pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 ha espressamente previsto che possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante «Norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta», ed in particolare l'art. 22, commi 2 e 3;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Considerata la direttiva n. 1 dell'11 febbraio 2005 del Ministro della funzione pubblica recante «Misure finalizzate all'attuazione nelle Pubbliche...
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