Sul principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine633-634

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Con la decisione in rassegna la Cassazione ha affermato che in tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza d'interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari (Cass. 29 aprile 2005, n. 8996; Cass. 2 agosto 2004, n. 14772; Cass. 28 ottobre 993, n. 10732).

È evidente, pertanto, che al fine di paralizzare la domanda di rilascio il conduttore deve limitarsi a opporre, e a dimostrare, la carenza di legittimazione di colui che agisce nei suoi confronti, sussistendo, al riguardo, il dissenso della maggioranza dei condomini collocatori o del 50% di questi, senza che sia necessario che costoro intervengano in giudizio.

Come ricorda la risalente giurisprudenza (Cass. 23 gennaio 1976, n. 281; Cass. 25 settembre 1978, n. 4291) l'intervento in causa degli altri aventi titolo a far cessare il rapporto di locazione è solo una delle modalità, ma non la esclusiva per dimostrare il dissenso degli altri, rispetto all'iniziativa giudiziaria unilateralmente presa da uno solo dei locatori.

La decisione si colloca nell'alveo di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Va, anzitutto, ribadito il principio generale in base al quale ciascuno dei comproprietari può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comunista abbia agito anche col consenso degli altri (Cass. 26 marzo 1983 n. 2158).

Non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti (Cass. 13 luglio 1999 n. 7416; Cass. 18 gennaio 2002 n. 537).

Nell'ambito di questa impostazione, come al singolo comproprietario è consentito locare l'immobile comune od agire giudiziariamente contro il conduttore, così a maggior ragione tali atti sono consentiti alla maggioranza (51 per cento)...

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