DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 254 - LR 17/2009 art. 6. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha, fra l'altro, disciplinato le concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1 della legge medesima;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle con-cessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;

Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180 (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n.

17);

Visto in particolare l'articolo 8 del Regolamento da ultimo citato, che prevede che con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio idrico regionale venga pronunciata, nei casi ivi previsti, la decadenza o la revoca la concessione;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2009, cosi' come modificato dall'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione- Legge finanziaria 2011), che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, prima di competenza del Direttore centrale, spetti al Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale;

Ritenuto opportuno e necessario modificare l'articolo 8 del Regolamento emanato con proprio decreto 0180/Pres./2010, al fine di adeguarlo all'intervenuta modifica dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2009...

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