ACCORDO 14 luglio 2005 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU)

LA CONFERENZA UNIFICATA nell'odierna seduta del 14 luglio 2005

Visto l'art. 117 della Costituzione, che

al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che

all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art.

19, comma 6, della stessa legge; all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area; all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che

all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.

394; all'art. 105, comma 2, lettera l), conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti; Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002, si e' espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in vista della finalita' di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione; Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1 ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente e' da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT