LEGGE 16 novembre 1950, n. 1093 - Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Coming into Force01 Febbraio 1951
Published date17 Gennaio 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/01/17/050U1093/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date16 Novembre 1950
Official Gazette PublicationGU n.13 del 17-01-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura.

Art 2.

I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facolta', a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Art 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e del "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della cultura".

Art 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sul servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art. 387 e' raddoppiato per ogni categoria.

Art 5.

Il conferimento dei diplomi sara' fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione fara' le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

  1. dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

  2. da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

  3. da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Salita Cecilia;

  4. da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1.

La Commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per...

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