VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:
nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
L'assegno speciale suddetto compete anche agli ufficiali collocati, dal 1° gennaio 1940 - anno XVIII, nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio. Qualora, pero', detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34 della legge sullo stato degli ufficiali, l'assegno potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; nel caso, invece, che detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del citato articolo 34, l'assegno potra', a domanda, essere corrisposto purche' gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel suddetto secondo comma dell'articolo 34.
Art
1.
La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:
nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
L'assegno speciale suddetto compete altresi' agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio...