REGIO DECRETO 14 dicembre 1942, n. 1729 - Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940-XVIII, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso

Coming into Force20 Febbraio 1943
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date14 Dicembre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1943/02/05/042U1729/CONSOLIDATED/20101215
Published date05 Febbraio 1943
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-1943
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalita' per il suo conferimento;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato por la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta ; ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con reparti impiegati in operazioni nella guerra in corso, ai marittimi ed al personale di volo delle linee di navigazione aerea sono applicabili, e decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, le disposizioni del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, con le varianti che risultano agli articoli seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

La croce al merito di guerra puo' essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

  1. abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica, od abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni, od azioni navali od aeree di guerra;

  2. abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi;

  3. abbiano tenuto contegno esemplare in piu' fatti d'arme o si siano distinti in operazioni di notevole importanza;

  4. abbiano, se marittimi, compiuto un periodo di effettiva navigazione della durata complessiva di almeno cento giorni;

  5. abbiano, se appartenenti al personale di volo delle linee di navigazione aerea, compiuto complessivamente almeno sessanta ore di volo per trasporti, fuori del territorio metropolitano, su percorsi particolarmente esposti all'offesa nemica.

Art 2.

La croce al merito di guerra puo' essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

  1. abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica, od abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni, od azioni navali od aeree di guerra;

  2. abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi;

  3. abbiano tenuto contegno esemplare in piu' fatti d'arme o si siano distinti in operazioni di notevole importanza;

  4. abbiano, se marittimi, compiuto un periodo di effettiva navigazione della durata complessiva di almeno cento giorni;

  5. abbiano, se appartenenti al personale di volo delle linee di navigazione aerea, compiuto complessivamente almeno sessanta ore di volo per trasporti, fuori del territorio metropolitano, su percorsi particolarmente esposti all'offesa nemica.

    ((f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati:

    se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attivita' o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

    se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti;

  6. siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni.

    Il periodo minimo di cinque mesi non e'...

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