Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per il quinquennio 1977-81, al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.
LEGGE 27 aprile 1978, n. 182 - Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il quinquennio 1977-81 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507
Coming into Force | 01 Giugno 1978 |
End of Effective Date | 21 Dicembre 2008 |
Enactment Date | 27 Aprile 1978 |
Published date | 17 Maggio 1978 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/17/078U0182/CONSOLIDATED/20080625 |
Official Gazette Publication | GU n.134 del 17-05-1978 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1977-81, nell'importo di lire 40 miliardi.
Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno
finanziario 1978, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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