LEGGE 27 aprile 1978, n. 182 - Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il quinquennio 1977-81 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507

Coming into Force01 Giugno 1978
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date27 Aprile 1978
Published date17 Maggio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/17/078U0182/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.134 del 17-05-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per il quinquennio 1977-81, al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1977-81, nell'importo di lire 40 miliardi.

Art 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Art 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno

finanziario 1978, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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