DIRETTIVA 30 Luglio 2007 - Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21.4 del regolamento concentrazioni (regolamento CE n. 139/2004);

Considerato che le modificazioni soggettive del concessionario autostradale sono soggette al potere di autorizzazione dell'autorita' nazionale, come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla Seconda sezione in data 22 giugno 2006, n. 2719/2006;

Considerato che la modificazione soggettiva del concessionario puo' discendere da operazioni concentrazione di rilevanza comunitaria;

Considerato che la competenza all'autorizzazione delle operazioni di concentrazioni suddette spetta alla Commissione dell'Unione europea, a norma del regolamento CE n. 139/2004;

Considerato che in detta eventualita' il predetto potere nazionale di autorizzazione non deve interferire con la competenza comunitaria in materia di concentrazioni tra imprese;

Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di adottare una direttiva per l'esercizio del potere nazionale di autorizzazione in coerenza col procedimento comunitario di competenza della Commissione dell'Unione europea;

A d o t t a la seguente direttiva:

  1. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

La presente direttiva descrive, con riferimento alle concentrazioni di rilevanza comunitaria, gli interessi pubblici che saranno tenuti in considerazione nel rilascio dell'autorizzazione nazionale prevista in caso di mutamenti riguardanti il concessionario di autostrade.

Da un lato, infatti, sussiste - ed e' indiscussa dallo Stato italiano - la competenza esclusiva della Commissione europea a decidere sulle concentrazioni disciplinate dal regolamento predetto.

Dall'altro sussiste - ed e' indiscusso da parte della Commissione europea - il potere del concedente di autostrada, di autorizzare i cambiamenti soggettivi del concessionario a tutela degli interessi pubblici che la concessione persegue nell'ordinamento italiano. Si tratta di un potere che il concedente, in quanto creditore della prestazione del concessionario a favore del pubblico, vanta a tutela del proprio credito e che si affianca, sempre nell'ordinamento nazionale, ai normali diritti del creditore come soggetto privato.

Allo scopo di evitare che la verifica di detti interessi pubblici, collegati alla concessione, interferisca con la competenza esclusiva della Commissione europea in materia di concentrazioni comunitarie, e' opportuno che detti interessi pubblici siano...

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